Amministratori

Misure di accoglienza revocabili se il richiedente asilo non rispetta le regole delle strutture

di Ulderico Izzo

È legittimo il provvedimento del Prefetto del luogo che revoca le misure di accoglienza se il richiedente asilo viola le più elementari regole di pacifica convivenza.
Questo è il principio che emerge dalla recente sentenza del Tar Lombardia n. 1403/2018.

Il fatto
Un cittadino straniero, ospite di una struttura di accoglienza sita in un comune lombardo ha impugnato il decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Monza-Brianza, per la reiterata violazione della regola della struttura, di non introdurre estranei nell’appartamento.
Rispetto alla predetta violazione, il Tar meneghino ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento prefettizio, il quale, poi, ha determinato l’espulsione dello straniero dal territorio italiano.

La decisione
La sentenza del Tribunale amministrativo lombardo ha posto l’accento sulla norma che regola la fattispecie in esame, quale l'articolo 23, comma 1, lett. e), del Dlgs n. 142/2015, che, espressamente, stabilisce che il Prefetto della Provincia in cui hanno sede le strutture dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto il richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.
Il provvedimento del Prefetto è stato adottato in quanto per due volte, gli operatori del centro di accoglienza hanno trovato estranei nell’appartamento, introdotti dal ricorrente. In un caso, invitati ad uscire, gli ospiti hanno anche reagito verbalmente, in modo violento.

Conclusioni
Il Giudice amministrativo ha rilevato che la predetta disposizione è posta a presidio della serena convivenza all'interno della struttura d'accoglienza.
Il soggetto che fruisce di accoglienza deve mantenere un comportamento irreprensibile sia nell'ambito del contesto di accoglienza, sia nei contatti esterni.
Rilevano, ai fini della espulsione, tanto i comportamenti posti in violazione delle regole del centro di accoglienza, quanto quelli violativi delle disposizioni penali.
Nel caso in esame il ricorrente ha violato una delle regole basilari per la pacifica convivenza, cioè non introdurre estranei nel centro, regola posta per evitare non solo che aumentino il numero di coloro che alloggiano nella struttura (per la quale è sempre posto un limite di ospiti, anche per motivi igienico-sanitari), ma anche per ragioni di sicurezza, affinché non vengano nascosti clandestini, ovvero soggetti pericolosi o violenti.
Si tratta di divieti posti nel regolamento, la cui violazione, specie se ripetuta come nel caso in esame, comporta espressamente l’applicazione di una sanzione a discrezione dell’Amministrazione.

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