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Stepchild adoption, il sindaco non può rifiutare la trascrizione nei registri degli atti di nascita

Nel rispetto dell’interesse preminente del minore, il sindaco non può rifiutare di trascrivere nei registri degli atti di nascita la stepchild adoption, concessa all’estero a una coppia omosessuale, regolarmente sposata in base alla legge del paese di origine.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 14007, depositata ieri, esclude che sia contraria all’ordine pubblico la trascrizione in Italia delle sentenze, con le quali il giudice francese aveva dato il via libera all’adozione reciproca dei rispettivi figli, avuti da due donne, con l’inseminazione artificiale.

Il caso
Le madri biologiche - entrambe cittadine francesi e una di origine italiana - erano residenti in provincia di Avellino, dove sono nati i bambini, anche loro cittadini francesi. La Suprema corte ha respinto il ricorso dei sindaci contro il riconoscimento dell’adozione. La corte di legittimità sottolinea l’interesse superiore del minore - già riconosciuto in Francia - a vivere «in modo stabile in un ambiente domestico armonioso e ad essere educato e assistito nella crescita con equilibrio e rispetto dei suoi diritti fondamentali». I giudici della prima sezione civile, ricordano che in sede di legittimità è stato evidenziato (sentenza 19599/2016) come nella normativa comunitaria, sia escluso il riconoscimento delle decisioni emesse da uno Stato membro, se automatico, nei soli casi di manifesta contrarietà all’ordine pubblico. Ma, nello specifico, è proprio il prevalente interesse del minore che opera come un limite alla stessa clausola di ordine pubblico «che deve sempre essere valutata con cautela e alla luce del singolo caso concreto».

La decisione
La Suprema corte sgombra anche il campo dall’equivoco che la decisione adottata possa essere considerata in contrasto con i precedenti (sentenza 6078/2006 e 3572/2011) nei quali si è messo il veto all’adozione all’estero con effetti legittimanti, perché contraria ai principi fondamentali dello Stato sul diritto di famiglia e dei minori, in quanto consentita solo ai coniugi uniti in matrimonio. Tantomeno si può considerare un impedimento al riconoscimento della stepchild adoption, l’inserimento dei minori in una famiglia costituita da una coppia omosessuale. La Cassazione ha, infatti, già bollato come meri pregiudizi i timori per le possibili ripercussioni negative sul piano della crescita e dell’educazione. La Suprema corte ha negato (sentenze 15202/2017 e 12962/2016) che l’orientamento sessuale della coppia possa interferire sul giudizio di idoneità dell’individuo ad assumersi la responsabilità di genitore. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione della novità dell’oggetto del contendere e della natura dei diritti coinvolti, sono compensate tra le parti.

L’ordinanza della Corte di cassazione n.14007/2018

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