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Più severo il vincolo di residenza nel Comune

La residenza anagrafica può diventare un ostacolo complicato da superare per partecipare ai bandi per ottenere una casa popolare. Prima che il problema dell’immigrazione esplodesse, le leggi regionali richiedevano che il requisito della residenza fosse soddisfatto al momento della presentazione della domanda e, ovviamente, anche in sede di eventuale assegnazione dell’alloggio. In mancanza della residenza, era sufficiente che il comune o l’ambito del bando fosse la sede di lavoro dell’aspirante alla casa popolare.

Ancora oggi è così nelle regioni del Sud, nelle due isole, nel Lazio e nelle Marche. Le restanti regioni hanno, invece, rafforzato il requisito con la richiesta di un’anzianità di residenza al momento dell’emanazione del bando o della presentazione della domanda. L’hanno fatto, però, in ordine sparso e con qualche effetto indesiderato e, forse, imprevisto, anche per gli italiani.

Lo scorso anno la Liguria stabilì che un immigrato extracomunitario per partecipare a un bando dovesse essere residente in Italia da almeno 10 anni consecutivi. Doveva, inoltre, soddisfare anche il requisito, valido per tutti, di un’anzianità di 5 anni di residenza o di lavoro nell’ambito del comune interessato dal bando. Secondo il Governo la regione, introducendo requisiti per i soli cittadini extra-Ue, ha osato troppo e così si è rivolto alla Corte costituzionale.

Nelle altre regioni si ha diritto a partecipare al bando dopo avere risieduto o lavorato nella provincia (Trentino) o nella regione (per esempio, Emilia Romagna, Umbria, Lombardia) per un periodo che va dai cinque anni (come, per esempio, prevedono Lombardia e Veneto) ai tre dell’Emilia Romagna o ai due del Friuli Venezia Giulia. Si tratta di regole che valgono non solo per gli immigrati extracomunitari, ma anche per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e per gli stessi italiani.

Nei casi in cui (per esempio, in Emilia Romagna e Umbria) gli anni di residenza o di attività lavorativa debbano essere maturati senza interruzioni, aumentano le difficoltà per gli immigrati, i quali hanno maggiore mobilità territoriale. Questo requisito, però, impedisce o ritarda la partecipazione al bando anche di chi è nato nel comune del bando ma poi va a risiedere, anche per un solo giorno, in un’altra regione o all’estero. Per evitare tale paradosso, il legislatore friulano considera, ai fini della maturazione del requisito di residenza o di anzianità lavorativa, anche i periodi passati all’estero da chi è nato nella regione.

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