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Alle Sezioni Unite la trascrizione dell’atto di nascita dei bimbi con due papà

di Patrizia Maciocchi

Saranno le Sezioni unite a decidere il caso dei due bambini nati in Canada, e cittadini canadesi in base allo ius soli, con due papà italiani sposati, in base alla legge canadese. La Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 4382, depositata ieri, ha chiamato in causa le Sezioni unite considerando la questione da risolvere complessa e rilevante.
I giudici si trovano a decidere sul ricorso presentato dal procuratore generale di Trento, al quale si sono affiancati, con ricorso incidentale il ministero dell'Interno e il sindaco di Trento, contro la scelta della Corte d'Appello di Trento di riconoscere in Italia il provvedimento con il quale la Corte superiore di giustizia dell'Ontario aveva detto sì alla genitorialità del secondo papà aggiungendo il suo nome come genitore nell'atto di nascita dei bambini. Una scelta che i ricorrenti considerano contraria all'ordine pubblico.

La decisione in Corte d’appello
Per la Corte d'Appello l'inesistenza di un legame genetico con uno dei papà non sarebbe di ostacolo al riconoscimento del rapporto di filiazione accertato dal giudice canadese «dovendosi escludere che nel nostro ordinamento ci sia un modello di genitorialità fondato solo sul legame biologico fra il genitore e il nato».
La corte territoriale ha valorizzato il concetto di responsabilità genitoriale che assume sempre più importanza, e che si manifesta nella consapevole decisione di allevare e accudire il nato anche indipendentemente dalla relazione biologica con uno dei genitori, in considerazione delle consentite (in molti ordinamenti) tecniche di fecondazione eterologa. Inoltre i giudici di merito hanno affermato che il principio del superiore interesse del minore può cedere il passo solo in presenza di valori di rilevanza costituzionale primaria e vincolanti per il legislatore ordinario che tuttavia non potrebbero riconoscersi né nella legge 40 del 2004, sulla procreazione medicalmente assistita né nel regolamento delle unioni civili (legge 76/2016) «non essendo tali provvedimenti l'espressione di principi fondamentali e costituzionalmente obbligati, ma ben modificabili dallo stesso legislatore (riferimento a Corte costituzionale 162/2014)».
I due bambini, maschio e femmina, erano nati, dagli ovociti donati da una donna ad un'altra donna disposta a sostenere la gravidanza per altri. Una possibilità riconosciuta in Ontario, alle coppie dello stesso sesso, che possono diventare genitori grazie alla gestazione di un “terzo” regolata dalla legge del paese che non riconosce alla gestante la qualità di genitore. Sulla base di un primo provvedimento giudiziale il primo papà era stato riconosciuto unico genitore, con atto trascritto nei registri del Comune di Trento, con un secondo provvedimento era stata poi riconosciuta dalla Corte canadese la cogenitorialità.
Il Pg contesta che sia conforme ai principi fondamentali del nostro ordinamento l'affermazione di una genitorialità nel caso di due persone dello stesso sesso e che a questa si possa giungere per via giudiziaria, pena il rischio di entrare in contrasto con la Carta, di scardinare il sistema di famiglia italiano e di ignorare il comune sentire della maggioranza degli italiani in tema di maternità e paternità. Per finire si cancellerebbe uno degli elementi fondanti della stessa identità nazionale intaccando la stessa sovranità dello Stato.

Il rinvio alle Sezioni unite
Le Sezioni unite dovranno affrontare anche il nodo del difetto di legittimazione al ricorso del Pg del sindaco e del ministero dell'Interno, il quale avrebbe dedotto il suo interesse a contrastare la domanda come possibile destinatario di potenziali richieste di risarcimento per i danni patiti dai ricorrenti a causa della mancata trascrizione dell'atto di stato civile. Sempre sul tavolo del Supremo consesso anche il rilevante problema di chiare la nozione di ordine pubblico. Ma al tutto è pregiudiziale la risposta che sarà data al primo motivo dei ricorsi incidentali: sindaco e ministero contestano, infatti, l'esistenza di un potere giurisdizionale della Corte d'Appello che, in assenza di una norma e nell'impossibilità di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata, sarebbe andata oltre il suo potere invadendo il campo del legislatore.

L'ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione n. 4382/2018

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