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Sono «operatori economici» anche le associazioni culturali e gli enti non profit

di Guido Befani

Con la sentenza n. 667 del 19 gennaio 2018, il Tar del Lazio è intervenuto sulla nozione di nozione di «operatore economico» ricomprendendovi anche gli enti privati senza fini di lucro, ove offrano sul mercato beni o servizi, al fine di ricavare somme da destinare alla realizzazione del fine non lucrativo che perseguono. Le associazioni culturali e gli enti no profit, inoltre, ben possono essere annoverati fra gli enti concessionari a titolo gratuito dei beni confiscati, ai sensi dell’articolo 48, co.3, lett. c) del Codice antimafia.

La decisione
Nel respingere il ricorso presentato da un’associazione culturale contro il provvedimento di esclusione dall’assegnazione di un’immobile confiscato alla mafia, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, nel merito, l’irregolarità contributiva contestata alla ricorrente costituisca di per sé un motivo di esclusione rilevante ai sensi dell’art. 80 comma 4 del Codice Contratti.
Quanto all’applicabilità del Codice Antimafia alle associazioni, per il Collegio non vi è invero alcun dubbio in ordine al fatto che l’associazione ricorrente potesse partecipare alla procedura in parola in quanto rientrante nel concetto di “enti” di cui all’articolo 48 comma 3 lettera c), Dlgs n. 159/2011.
Già sotto un profilo letterale ed in forza dei principi civilistici in tema di soggetti di diritto, infatti, è agevole dedurre che nella nozione di “enti” rientrano sicuramente le associazioni previste dal titolo II capo II Libro I del Codice civile, così come, sempre sotto il profilo civilistico, è altresì noto che le associazioni possono svolgere attività economica, purché la stessa sia strumentale ed ancillare rispetto ai fini dell’ente.
Per il Collegio è quindi consentito l’esercizio di un’attività commerciale purché ciò non avvenga in maniera esclusiva ed incompatibile con la natura di ente morale dell’associazione; con la riveniente preclusione alla distribuzione di utili fra gli associati. Ma anche riguardando il caso alla luce della normativa in tema di contratti pubblici, essa ricomprende nella nozione di “operatore economico”, in linea sostanziale, anche gli enti privati senza fini di lucro; essi possono partecipare alle gare quando abbiano comunque la sostanza di operatore economico (offrendo ad esempio sul mercato beni o servizi, al fine di ricavare somme da destinare alla realizzazione del fine non lucrativo che perseguono).

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che le nozione “dilatata” di concorrente a maggior ragione deve essere intesa nella fattispecie in questione, laddove si tratta di gestire un bene confiscato alla mafia.
Invero, le associazioni culturali e gli enti no profit, in ragione delle loro finalità ideali, maggiormente si palesano idonee alla gestione di compendi di tale natura; anche e soprattutto per il valore simbolico insito nella valorizzazione del bene confiscato, prima appartenuto a consorterie criminali ed ora utilizzato per finalità collegate alla causa morale tipica degli enti privati senza fine di lucro.

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