Amministratori

Nell’agenda dei Comuni arriva anche la «Carta famiglia» (con due anni di ritardo)

di Amedeo Di Filippo

Una ennesima incombenza si para all'orizzonte delle amministrazioni comunali: il rilascio della «Carta della famiglia». Pensato per il sostegno delle famiglie numerose, questo strumento consente sconti e riduzioni tariffarie, con criteri e modalità che sono state definite col decreto del ministero del Lavoro 20 settembre 2017, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale»6/2018.

La Carta
La Carta della famiglia è stata istituita dal comma 391 della legge di stabilità 208/2015 a decorrere dal 2016 ed è destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. Consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi o a riduzioni tariffarie, concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. La Carta, di durata biennale, è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio ed è funzionale anche alla creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto solidale nazionali nonché alla fruizione dei biglietti famiglia e abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e di altro tipo.

Il provvedimento
Per dare attuazione alla legge, il Dm 20 settembre 2017 disciplina i criteri per l'individuazione dei beneficiari della Carta, definisce le modalità di rilascio, individua la tipologia di benefici e agevolazioni previsti per i titolari e definisce le modalità di rilascio del bollino «Amico della famiglia».

I destinatari
Sono i componenti dei nuclei familiari regolarmente residenti nel territorio italiano al momento della richiesta, con almeno tre componenti minorenni, con Isee non superiore ai 30mila euro. La Carta consente di accedere – con la sola esibizione del tesserino e di un documento di riconoscimento – a sconti applicati sull'acquisto di determinati beni e servizi, all'applicazione di condizioni particolari per la fruizione di servizi, a riduzioni tariffarie, nell'ambito di alcune categorie merceologiche di beni (prodotti alimentari, bevande analcoliche, prodotti per la pulizia della casa e l'igiene personale, articoli di cartoleria e di cancelleria, libri e sussidi didattici, prodotti farmaceutici e sanitari, strumenti e apparecchiature sanitari, abbigliamento e calzature) e tipologie di servizi (acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili per il riscaldamento; raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani; trasporto; servizi ricreativi e culturali, musei, spettacoli e manifestazioni sportive; palestre e centri sportivi; servizi turistici e di ristorazione; servizi socio-educativi e di sostegno alla genitorialità; istruzione e formazione professionale). Ai soggetti che aderiscono al programma è data la facoltà di valorizzare questa partecipazione attraverso l'esibizione del bollino «Amico della famiglia», nel caso in cui vengano concessi sconti o riduzioni o agevolazioni pari o superiori al 5% rispetto al normale prezzo di listino o all'importo ordinario; ovvero di «Sostenitore della famiglia», laddove sconti e riduzioni siano pari o superiori al 20%.

Il ruolo dei Comuni
Il decreto ministeriale affida un ruolo chiave ai Comuni, incaricati di rilasciare la Carta famiglia su richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee. Sono inoltre inseriti, insieme col ministero del Lavoro e le Regioni e Province autonome, nell'elenco dei soggetti che possono attivare i benefici nell'ambito delle categorie merceologiche dei beni e delle tipologie di servizi previsti, mediante la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati a rilevanza locale, o riduzioni di tariffe dei servizi pubblici locali erogati direttamente o indirettamente. A fronte delle nuove attività, l'articolo 8 si affretta a sancire che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sarà solo possibile, secondo il comma 4 dell'articolo 3, esigere il pagamento dei costi di emissione delle Carte, solo «ove presenti».

Il decreto del ministero del Lavoro

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