Amministratori

Niente permesso di soggiorno a stranieri pericolosi per ordine pubblico o sicurezza

di Giovanni La Banca

Il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere legittimamente denegato qualora lo straniero abbia subito condanne per delitti inerenti al possesso di sostanze stupefacenti, che implicano l’automatica pericolosità sociale dell’individuo. È quanto ribadisce il Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 11082/2017.

I fatti
Un cittadino pakistano, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo Ue, impugna il provvedimento emesso dalla Questura di Roma con cui detto titolo è stato revocato, essendo stato egli condannato per promozione del traffico illecito di sostanze stupefacenti – reato aggravato, continuato ed in concorso.

Il quadro normativo
Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Dlgs n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, anche nelle ipotesi in cui gli stessi sono stati destinatari di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del Codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo Codice.
Nel delineare le condizioni ostative collegate al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno in dipendenza di condanne penali, la scelta del legislatore è stata quella di dar vita ad un sistema bipartito, basato sulla individuazione di due criteri concorrenti.
Il primo, di tipo misto, riferito ai casi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e l’altro riferito non già ad una rassegna quantitativa, basata sulla pena, né ad una indicazione qualitativa fondata su specifiche fattispecie delittuose, ma calibrato in funzione di tipologie di reati, individuati per materia e raggruppati all'interno di complessi normativi delineati solo attraverso il richiamo ai relativi settori di criminalità.

I reati inerenti alle sostanze stupefacenti
Con riferimento alle condanne relative alle sostanze stupefacenti, a nulla rileva il carattere non definitivo della condanna e non sussiste alcun distinguo a seconda della gravità in concreto di tale reato commesso.
La stessa Corte costituzionale aveva giudicato non in contrasto con l’art. 3 Cost. la disposizione sull’automatismo del rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, qualora lo straniero extracomunitario abbia riportato una condanna per un reato inerente agli stupefacenti, in quanto tale ipotesi delittuosa, tra l’altro, spesso implica contatti, a diversi livelli, con appartenenti ad organizzazioni criminali.
Il legislatore, dunque, non da rilievo unicamente alla gravità del fatto, in sé e per sé considerata, quanto - e soprattutto - alla specifica natura del reato, riposando la sua scelta su una esigenza di impedire i traffici riguardanti determinati settori maggiormente sensibili.

L’atto di diniego
Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno, il Questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
Dunque, fondamentale è l’accertamento della natura del reato: una volta riscontrata l’esistenza di una condanna per i delitti di cui alla normativa precedente, a maggior ragione nell’ipotesi in cui tale provvedimento giurisdizionale preveda anche l’espulsione dal territorio a fine pena, l’Amministrazione deve provvedere all’adozione del diniego al rilascio del permesso di soggiorno.
Tali elementi, infatti, unitamente alla prescrizione dell’espulsione a fine pensa, sono indici della gravità del reato, tale da rendere il suo autore pericoloso per la sicurezza sociale e l’ordine pubblico.
Di conseguenza, il contenuto del provvedimento di diniego, a seguito dell’accertamento dei presupposti giuridico - fattuali, non potendo essere diverso, non è illegittimo per l’eventuale mancata comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©