Amministratori

Il servizio sanitario nazionale non può rivalersi sul danneggiante ma agire per «colpa» extracontrattuale

di Giampaolo Piagnerelli

Nel caso di cure mediche e prestazioni sanitarie rese dal Servizio sanitario nazionale in favore del danneggiato (e assicurato) da fatto illecito altrui all'Ente non compete alcuna azione surrogatoria o di rivalsa mancando a tal proposito proprio i presupposti di legge.

Responsabilità extracontrattuale
Tuttavia – si legge nella sentenza della Corte di cassazione n. 24289/2017 depositata ieri – per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato il Servizio sanitario nazionale può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'autore del fatto illecito, a tutto ciò non contando la gratuità delle prestazioni medesime. Quest'ultima, infatti, opera esclusivamente tra Ente e degente, ma non esclude la responsabilità aquiliana del danneggiante per i costi eventualmente sostenuti dal Servizio sanitario nazionale, a causa della sua condotta illecita.

La natura delle prestazioni
Il principio è stato sancito a seguito di un excursus storico delle prestazioni e soprattutto della natura di queste ultime. A tal proposito è stato osservato che l'articolo 63 della legge n. 833/1978 prevedeva direttamente con il Servizio nazionale, l'assicurazione obbligatoria contro le malattie dei cittadini non iscritti ad alcun ente mutualistico e ciò previo pagamento all'Inps di un contributo annuo da determinarsi sulla base di un Dm. Questo comportava l'insorgere di un rapporto previdenziale, caratterizzato da un vero e proprio diritto dell'assistito alle prestazioni sanitarie e dal rispettivo diritto dell'Istituto a riscuotere il contributo. Se vogliamo si trattava di un rapporto ispirato più a principi di diritto privato che non a quelli di diritto pubblico.
Il tutto è cambiato con l'entrata in vigore del Dlgs n. 446/1997 che con l'articolo 36 ha di fatto abrogato il sistema contributivo di finanziamento del Ssn. Grazie alla norma, infatti, si è avuta una “fiscalizzazione” del finanziamento del contributo al Servizio sanitario, attuata mediante la sostituzione dei contributi sociali di malattia con entrate di natura fiscale.

Il quesito di diritto
Di qui il quesito se il diritto di rivalsa previsto dall'articolo 1916 del codice civile per gli assicuratori possa tuttora estendersi e applicarsi alle Aziende sanitarie, il cui finanziamento come ricordato non avviene più mediante una contribuzione di carattere previdenziale, ma attraverso un'imposta fiscale. La risposta data dalla Corte è no se alla pretesa effettuata mediante rivalsa o surrogazione, ma l'Ente ha piena facoltà di ricorrere per recuperare i costi di agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'autore dell'illecito.

La sentenza della Corte di cassazione n. 24289/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©