Amministratori

Al giudice ordinario le controversie sulla risoluzione delle locazioni di edilizia economica e popolare

di Guido Befani

La giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione degli alloggi, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione; non è configurabile, invece, nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
È quanto afferma il Tar Napoli, con la sentenza 14 settembre 2017 n. 4404.

L’approfondimento
Il Tar Napoli è intervenuto sull’accertamento del riparto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di edilizia economica e popolare, operando una distinzione tra la fase amministrativo-pubblicistica di assegnazione degli alloggi, e la fase di eventuale esecuzione o risoluzione del rapporto locatizio, di spettanza del giudice ordinario.

La decisione
Nel respingere il ricorso proposto, il Collegio ha rilevato come rientri nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione in locazione semplice dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, con contestuale risoluzione di diritto del contratto di locazione ed ordine di rilascio dell’immobile.
Per il Collegio, infatti, la materia dell’edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici.
Tuttavia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi:
a) quella attinente alla prenotazione ed all’assegnazione dell’alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato.
La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall’esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti.
Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario.
La giurisdizione del Giudice amministrativo pertanto, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, perché è priva di atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma provvedimenti, variamente definiti di revoca, decadenza o risoluzione, i quali si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione. Gli atti della seconda fase, in definitiva, non incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all’assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©