Amministratori

No ai vincoli di finanza pubblica per l'assunzione in deroga degli insegnanti di sostegno

di Massimiliano Atelli

Con sentenza 23 giugno 2017, n. 3078, la VI Sezione del Consiglio di Stato ha riconfermato, in tema di assunzione in deroga degli insegnanti di sostegno, l'indirizzo giurisprudenziale (si vedano le pronunce della Sezione VI, 10 febbraio 2015, n. 704 e 23 marzo 2010, n. 2231) secondo il quale la qualificazione del diritto all’istruzione del disabile, e in particolare del disabile grave, è un diritto fondamentale; l’individuazione in questo ambito di un «nucleo indefettibile» di garanzie perché tale diritto sia realizzato, pur stante la discrezionalità del legislatore nella individuazione delle relative misure; l’obiettivo primario della massima tutela possibile del diritto del disabile grave all’istruzione ed all’integrazione e nella classe e nel gruppo, fino alla previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, senza che sia di per sé illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi; la possibilità di ricorrere, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente, all’assunzione di insegnanti «in deroga».

L’approfondimento
Sempre secondo la pronuncia in commento del Consiglio di Stato (riprendendo ancora quanto affermato dalla Sezione VI, con la sentenza n. 704 del 2015), il provvedimento finale del dirigente scolastico deve tenere conto della gravità dell’handicap così come accertato dall’apposito organo collegiale e non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave.
Il provvedimento, infine, non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno «in deroga», sino a sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione.

Il caso
L’articolo 15 del decreto legge n. 104 del 2013, convertito nella legge n. 128 del 2013 (incidente sul testo dell’articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, come risultante dal dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2010), nel modificare il quadro normativo sulla riduzione del cosiddetto «organico di diritto», ha consentito l’assunzione a tempo determinato dei docenti, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, ma non ha previsto ulteriori regole per l’assunzione «in deroga», ovvero per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno in misura tale da soddisfare le esigenze concretamente prospettate in sede tecnica ai dirigenti scolastici e da questi agli Uffici scolastici.

Argomenti, spunti e considerazioni
La decisione del Consiglio di Stato persuade appieno.
Allo stato delle cose, il tema degli insegnanti di sostegno assunti «in deroga» è, forse, quello di massima tensione sistemica fra vincolo costituzionale del pareggio di bilancio ed effettività dei diritti fondamentali.
Per il Consiglio di Stato, i diritti fondamentali hanno tendenzialmente la precedenza, fermo restando che non sarebbe di per sé illegittimo un intervento minore, ove non scalfisca il nucleo indefettibile del diritto, sempreché motivato dall’analisi accurata della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi.
L'indirizzo fatto proprio dai Giudici di Palazzo Spada è un inno al buonsenso, perché imporre la riduzione del debito pubblico a qualunque prezzo significherebbe, nel caso di specie, farlo a carico dei più deboli.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©