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Doppio cognome ai figli, non serve provare davanti all'ufficiale di stato civile l'accordo tra i genitori

di Roberta GIuliani

Per l'attribuzione del cognome materno al nuovo nato non è richiesta la dichiarazione sottoscritta della mamma: come per il nome non serve dunque provare davanti all'ufficiale di stato civile l'accordo tra i genitori «in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita». Con la circolare n. 7 di ieri la direzione centrale dei servizi demografici del Viminale fornisce chiarimenti su alcune questioni poste dagli uffici comunali a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016 che ha accolto la questione di legittimità secondo cui «la norma che impone l'attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno ....sarebbe lesiva sia dei principi che garantiscono la tutela del diritto al nome, sia di quelli in tema di eguaglianza e di non discriminazione tra uomo e donna nella trasmissione del cognome al figlio, sia esso legittimo o naturale».
Dopo la circolare n. 1/2017 emanata dal ministero dell'Interno che ha obbligato l'ufficiale dello stato civile ad accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, vogliono attribuire il doppio cognome, arrivano le nuove indicazioni operative in attesa «degli auspicati interventi del legislatore». Un primo monitoraggio sull'attuazione delle novità dovrà essere rappresentato dalle prefetture alla direzione entro il prossimo 15 luglio.

Nessuna dichiarazione
Sulla necessità che il padre fornisca la prova dell'accordo con una dichiarazione sottoscritta dalla mamma ancora ricoverata, la circolare n. 7 chiarisce che non essendoci apposite disposizioni normative, l'ufficio di stato civile non può richiedere agli interessati documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento. La disciplina «fa perno sull'accordo dei genitori presunto e non da provare davanti all'ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori». L'attribuzione di nome e cognome è d'altronde «un atto di esercizio di responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori».

Altre indicazioni
In attesa di interventi legislativi, la trasmissione «anche» del cognome materno come sancito dai giudici costituzionali diventa un passaggio chiave per applicare alcune disposizioni. In primo luogo infatti «la trasmissione “anche” del cognome materno» fa ritenere che il cognome della mamma con tutti i suoi elementi onomastici dovrà essere postposto a quello paterno e non anteposto. In caso poi di adozione l'attribuzione «anche» del cognome materno all'adottato va esattamente riportata in sede di trascrizione dello stesso, mentre la volontà della mamma di non essere nominata (articolo 30 del Dpr 396/2000) è da ritenersi incompatibile con la presunzione di un accordo tra i genitori sull'attribuzione del cognome materno.
Inoltre diventano ora ricevibili ai fini della trascrizione gli atti di nascita formati all'estero, di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, recanti il cognome materno di seguito a quello paterno.
Queste novità potranno essere applicate per gli atti di nascita che si sono formati dal 29 dicembre 2016, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 2016 della sentenza della Consulta. Dopo la chiusura dell'atto di nascita la modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria definita dagli articoli 89 e seguenti del Dpr 396/2000: la circolare sottolinea però che nel valutare le domande non si potrà non tenere conto dei principi generali espressi ora dalla sentenza seppure riferiti a un ambito diverso.

Il monitoraggio
La Direzione centrale dei servizi demografici nel raccomandare di trasmettere queste informazioni ai sindaci, sollecita le prefetture a segnalare ulteriori questioni di rilievo. Inoltre invita gli uffici di governo a monitorare l'attuazione delle disposizioni e in particolar modo:
• dichiarazioni di nascita;
• richieste di trascrizione;
• istanze ex articoli 89 e seguenti del Dpr n. 396/2000 riguardanti l'aggiunta del cognome materno.
Un primo monitoraggio alla data del 30 giugno dovrà essere rappresentato alla direzione entro il prossimo 15 luglio.

La circolare dei servizi demografici n. 7/2017

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