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Richiedenti asilo, cancellazione immediata dall’anagrafe per la revoca dell’accoglienza

di Roberta Giuliani

Cancellazione immediata dall'anagrafe della popolazione residente per i richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza a causa della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento ingiustificato: la circolare n. 5 di ieri della Direzione centrale per i servizi demografici del Viminale ha richiamato i sindaci alla corretta applicazione delle nuove misure sull’iscrizione anagrafica introdotte dal decreto Minniti. Il Dl n. 13/2017, che ha sancito l'obbligo di iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale applicando l’istituto della «convivenza anagrafica», ha anche introdotto una speciale disciplina di cancellazione «con effetto immediato» che salvaguarda però il diritto dell'interessato a essere nuovamente iscritto.

Le nuove misure
Il Dl n. 13/2017 che ha dettato le disposizioni per accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale e per contrastare l'immigrazione illegale, con la lettera a)-bis del comma 1 dell'articolo 8 ha introdotto l'articolo 5-bis al Dlgs 142/2015 per disciplinare l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: questi migranti ospitati nei centri di prima accoglienza o del circuito della rete Sprar, se non già registrati individualmente, devono essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente applicando l'istituto della convivenza anagrafica prevista dall'articolo 5 del Dpr 223/1989.

La convivenza anagrafica
La convivenza anagrafica, che è «un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune» ha un suo responsabile che, come stabilisce il comma 2 dell'articolo 6 del Dpr 223/1989, è «da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa».
Il comma 2 dell'articolo 13 del Dpr 223/1989 ha previsto inoltre che le dichiarazioni anagrafiche «devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti». Ecco dunque che analogalmente il comma 2 del nuovo articolo 5-bis del Dlgs n. 142/2015, che regola l'accoglienza dei richiedenti asilo, stabilisce che il responsabile della convivenza deve comunicare all'ufficio di anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti la variazione della convivenza che «costituisce motivo» della cancellazione anagrafica.

La cancellazione
Il responsabile ha dunque l'obbligo di informare l'anagrafe della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale. Queste variazioni fanno scattare «con effetto immediato» la cancellazione anagrafica del richiedente: viene dunque introdotta una disciplina speciale di cancellazione immediata che lascia però aperta la possibilità di una nuova iscrizione.

La circolare dei servizi demografici n. 5/2017

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