Amministratori

Legittima la revoca della protezione internazionale per i «sobillatori»

di Gianni La Banca

La revoca della protezione internazionale è legittima qualora lo straniero, destinatario della misura, abbia assunto il ruolo di agitatore o di sobillatore durante risse tra immigrati, soprattutto qualora ciò sia avvenuto in una pubblica via e in un contesto sociale particolarmente sensibile, all’interno del quale tale condotta avrebbe potuto causare un’ulteriore degenerazione della conflittualità. È quanto afferma il Tar Lombardia, Brescia, con la sentenza del 30 gennaio 2017, n. 109.

I fatti di causa
Il Prefetto revocava ad un cittadino della Costa d’Avorio le cosiddette «misure di accoglienza» a seguito della segnalazione del responsabile della cooperativa che gestiva la struttura di accoglienza che ha imputato allo straniero un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei confronti di altri migranti e del personale.

La discrezionalità del provvedimento prefettizio
Il provvedimento di revoca delle misure di protezione internazionale può essere adottato, tra le varie ipotesi, quando il Prefetto (ai sensi del primo comma dell’articolo 12 del Dlgs n. 140 del 2005) verifichi la sussistenza di violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.
Spetta, dunque, al Prefetto la valutazione sulla gravità della violazione compiuta, in relazione alle circostanze che si accompagnano ad essa e, data la discrezionalità che caratterizza l’esercizio di tale potere, l’indagine del Giudice non può che limitarsi a verificare l’eventuale sussistenza di elementi di illogicità o di ragionevolezza, nel giudizio dell’amministrazione, che determinerebbero l’illegittimità del provvedimento.

Il ruolo di sobillatore
La condotta addebitata allo straniero legittima l’adozione del provvedimento di revoca se consiste nell’aver assunto il ruolo di agitatore e provocatore verbale, in special modo, se ciò avviene in un contesto rissoso.
Invero, il Prefetto può revocare le misure di protezione quando dall’istruttoria compiuta risulti che in caso di risse tra richiedenti asilo (anche con il coinvolgimento del personale della struttura ospitante), il soggetto destinatario della revoca, chiaramente individuato dagli operatori del centro di accoglienza, ha svolto il ruolo di agitatore, avendo contribuito a fomentare condotte ancor più gravi, anche in considerazione della eventuale circostanza per cui ciò avvenga in pubblica via, coinvolgendo ignari passanti, in una situazione locale già particolarmente «sensibile» alla presenza dei richiedenti asilo.
In tale ottica, il contegno di chi sostiene la violenza fisica per ottenere la riparazione di (presunti) torti subiti appare ugualmente riprovevole di quello tenuto da chi è coinvolto direttamente nell’aggressione e, con riferimento alla posizione del sobillatore, egli può finanche contribuire a far ulteriormente degenerare una situazione di accesa conflittualità.
In un siffatto quadro fattuale e giuridico, l’adozione del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza si fonda su un comportamento «gravemente violento» del sobillatore, la cui gravità non risiede nella condotta in sé, ma nel fatto di essere stato tenuto in una situazione particolarmente difficile e compromessa, quale una rissa nella pubblica via, tra soggetti incuranti della presenza di ignari passanti e muniti di mezzi particolarmente offensivi.

I vizi formali del provvedimento
Elemento fondamentale ai fini della legittimità del provvedimento di revoca è la correttezza (formale e sostanziale) dell’atto in lingua originale (italiana).
Al contrario, la non perfetta coincidenza con la traduzione nella lingua straniera, con una formula più succinta, non può incidere sulla validità dell’atto stesso.
L’illegittimità del provvedimento non potrebbe derivare nemmeno dalla totale omissione della traduzione, che integrerebbe solo una mera irregolarità del provvedimento ad effetti non invalidanti, consentendo esclusivamente la rimessione in termini per errore scusabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©