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In aeroporto niente limiti ai controlli dei vigili

I vincoli di competenza dei vigili urbani al solo territorio del Comune di appartenenza non valgono nei controlli automatici davanti alle aerostazioni. Lo ritiene la Prima sezione civile del Tribunale di Milano (sentenza n. 3878/2018, depositata il 4 aprile, giudice Martina Flamini), che “sana” l’anomalia delle multe sul piazzale dell’aeroporto di Linate, comminate dalla Polizia locale di Milano nonostante lo scalo sia nei territori di Segrate e Peschiera Borromeo. Un’interpretazione importante, perché resa in appello. Ma potrebbe essere smentita in un eventuale giudizio in Cassazione, perché richiama una norma senza applicarla interamente.

I fatti
La vicenda è nota da anni: a Linate è stata istituita una corsia preferenziale con controllo automatico dei transiti. Le telecamere sono gestite dalla Polizia locale di Milano che in origine era abilitata da una convenzione con i Comuni competenti, poi scaduta e non rinnovata. E l’articolo 12 del Codice della strada attribuisce ai vigili la qualifica di agenti di polizia stradale solo nel proprio Comune.

La decisione
Il Tribunale di Milano supera questo problema richiamando la norma che ha reso possibili i controlli automatici anche sulle strade aeroportuali, per rilevare le infrazioni relative a corsie e aree in cui l’accesso o la permanenza sono vietati o limitati. L’articolo 1 della legge 33/2012 consente questo tipo di accertamento «con le apparecchiature o i dispositivi…direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale». Che i vigili di Milano svolgano questo tipo di servizio il giudice lo ricava da un’ordinanza dell’Enac, l’autorità competente - in ambito aeroportuale - anche sulla circolazione stradale: il provvedimento 7/15 parla di apparecchiature gestite dalla Centrale controllo traffico del Comune di Milano.
Così viene ribaltata in secondo grado la giurisprudenza favorevole a chi aveva presentato un ricorso basato sulla competenza territoriale. Ma restano dubbi: proprio l’articolo 1 della legge 33/2012: quando parla della gestione delle apparecchiature, aggiunge quattro parole che il giudice non considera ma possono essere importanti: «secondo le norme vigenti». Una definizione vaga, che perciò dovrebbe richiamare anche l’articolo 12 del Codice e i limiti territoriali che pone ai vigili. Limiti mai discussi, cui generalmente si deroga solo in caso di accordo tra gli enti locali interessati.

La sentenza del Tribunale di Milano n. 3878/2018

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