Amministratori

No al sequestro della scuola pericolante se gli alunni sono già trasferiti

L'edificio scolastico che presenta problemi di stabilità e sicurezza per gli alunni non può essere sequestrato nell'ambito del procedimento penale disposto nei confronti degli amministratori locali per rifiuto di atti d'ufficio e omissione di lavori in edifici pericolanti, qualora vi sia già stato il trasferimento degli studenti in un altro stabile e siano già iniziati i lavori per l'adeguamento alla normativa anti-sismica. Questo è quanto affermato dalla sentenza n. 10446 della Cassazione, depositata ieri.

Il caso
La decisione dei giudici di legittimità chiude la fase cautelare di una vicenda che coinvolge il sindaco e l'assessore all'Urbanistica e ai lavori pubblici di un piccolo comune campano, indagati per i reati di rifiuto di atti d'ufficio e omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, per non aver fatto eseguire tempestivamente i lavori necessari per rimuovere i pericoli legati alla sicurezza di un edificio scolastico. Il pubblico ministero aveva chiesto il sequestro preventivo dei locali della scuola, ma sia il Gip che il Tribunale in sede di riesame avevano respinto la richiesta della misura cautelare reale perché, in sostanza, non c'era un pericolo immediato di crollo dell'edificio e, soprattutto, perché gli studenti erano stati trasferiti in un altro stabile. Lo stesso edificio, inoltre, dopo l'avvio della gara pubblica per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico era a disposizione dell'impresa aggiudicataria che aveva già iniziato la ristrutturazione.

La decisione
La questione arriva sino in Cassazione dove il pubblico ministero cerca di far cambiare il verdetto dai giudici di legittimità facendo leva sul ritardo, da parte di sindaco e assessore, nell'applicazione delle circolari ministeriali, che avrebbero dovuto portare molto più rapidamente alla messa in sicurezza della scuola. Tuttavia, anche la Suprema corte non vede la necessità di procedere al sequestro dell'immobile, essendo venuti meno i presupposti per l'applicazione della misura cautelare. Difatti, sottolineano i giudici concordando con la difesa degli amministratori locali, l'edificio scolastico si trova ormai nella disponibilità dell'impresa che ha vinto la gara per l'affidamento dei lavori e, quindi, il vincolo cautelare reale ne paralizzerebbe l'esecuzione arrecando danni alla comunità scolastica. E ancora, quanto al pericolo di crollo, l'avvenuto inizio dei lavori e, soprattutto, il trasferimento della comunità scolastica in altro plesso elidono del tutto il problema.

La sentenza della Corte di cassazione n. 10446/2018

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