Amministratori

Illegittime le variazioni delle circoscrizioni comunali senza prima consultare i cittadini

di Guido Befani

È costituzionalmente illegittima la legge regionale Sardegna n. 4 del 2017 sulla ridefinizione dei confini tra i Comuni di Magomadas e Tresnuraghes perché, nel determinare una seppur limitata variazione delle circoscrizioni comunali, non ha previamente e direttamente sentito le popolazioni interessate, ponendosi in contrasto sia con l’articolo 45 dello statuto speciale, e sia con l’analogo principio costituzionale desumibile dall’articolo 133, secondo comma, Cost. che garantisce la loro autodeterminazione in materia. È quanto afferma la Corte costituzionale, con la sentenza n. 21/2018.

Il caso
La Corte costituzionale è intervenuta sulle questioni di legittimità dell’art. 1 della legge della Regione autonoma della Sardegna 16 marzo 2017, n. 4, ribadendo che, ai sensi dell’articolo 133 Cost., eventuali variazioni territoriali degli Enti locali possono essere apportate solo previa consultazione diretta delle popolazioni interessate.

La decisione
Nel ritenere fondate le censure di legittimità sollevate dalla Presidenza del consiglio dei ministri, la Corte ha avuto modo di rilevare come le disposizioni dell’art. 133, secondo comma, Cost., previste per le Regioni a statuto ordinario, siano vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale nella parte in cui riconoscono il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali.
Al riguardo, infatti, la Corte ha ribadito che il disposto dell’articolo 133, secondo comma, Cost., imponga sempre di sentire le popolazioni interessate anche quando, come accaduto nel caso di specie, la variazione circoscrizionale non fosse diretta conseguenza dell’istituzione di un nuovo Comune.
Anche a fronte dell’identico tenore testuale dell’articolo 45 dello statuto regionale, pertanto, deve giungersi ad analoga conclusione, perché per giurisprudenza costituzionale costante devono essere sempre sentite le popolazioni interessate anche qualora si proceda alla mera variazione delle circoscrizioni di due Comuni, e anche a prescindere dal numero dei soggetti coinvolti e dalla eventuale scarsa entità dell’intervento (si veda in tema le sentenze n. 214 del 2010 e n. 279 del 1994, nonché, con riferimento ad una Regione a statuto speciale, sentenza n. 453 del 1989).
Inoltre, la circostanza fattuale invocata dalla difesa regionale secondo la quale la richiesta di variazione sia stata originata da un’istanza dei cittadini non garantirebbe comunque il rispetto del principio di autodeterminazione delle popolazioni interessate atteso che la sottoscrizione di dette istanze costituisce un modo di espressione dell’opinione che non offre garanzie circa la libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni e, soprattutto, che altro è il momento dell’iniziativa altro è quello della consultazione vera e propria, che deve avvenire attraverso un referendum consultivo previsto dall’articolo 45 dello statuto speciale e secondo il procedimento delineato dalla legge della Regione autonoma della Sardegna 30 ottobre 1986, n. 58

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che la legge regionale della Sardegna n. 4 del 2017 si pone in contrasto con l’articolo 45 dello statuto speciale poiché ha determinato una sia pur limitata variazione delle circoscrizioni comunali, senza previamente e direttamente sentire le popolazioni interessate, violando altresì il principio, desumibile dall’articolo 133, secondo comma, Cost., che garantisce la loro autodeterminazione in materia.

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