Amministratori

Abbandono di calcinacci in spiaggia, tenuità per il fatto occasionale che non crea disagi

di Giampaolo Piagnerelli

L'abbandono di rifiuti speciali derivanti da demolizione di una abitazione sulla spiaggia non costituisce reato se la condotta - pur se continuata - non è abituale e se il materiale abbandonato non impedisce ai cittadini il godimento dell’arenile.

La vicenda
La Cassazione, con la sentenza n. 9069/2018, depositata ieri, si è trovata alle prese con un soggetto condannato nella fase di merito alla pena di 4 mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato continuato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 novembre 2009 n. 172 convertito dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210, per avere abbandonato su area demaniale marittima in due occasioni, rifiuti speciali da demolizione edile per un volume totale di 3 metri cubi. I giudici di merito non hanno preso in considerazione la richiesta dell'imputato per l'applicazione dell'articolo 131-bis del codice di procedura penale in funzione di un fatto concreto non particolarmente grave, commesso da imputato che il giudice di primo grado aveva qualificato come assolutamente incensurato. Secondo la Corte alla vicenda doveva essere fornita una diversa lettura. La condotta era stata ritenuta occasionale dallo stesso giudice di primo grado che proprio per questo aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, valorizzando la circostanza che si trattava dei materiali di risulta di un piccolo lavoro di manutenzione straordinaria eseguito presso un'abitazione privata.

La decisione della Cassazione
Il principio espresso dalla Cassazione consiste nel fatto che il beneficio può essere concesso in presenza di reato continuato ma non nell'ipotesi di delitto abituale. In particolare niente tenuità del fatto se, oltre al reato in questione, l'imputato ne abbia commessi altri due. Nel caso concreto si era trattato di due depositi di materiali avvenuti nello stesso giorno a distanza di circa due ore. I Supremi giudici, inoltre, hanno valorizzato la circostanza che il materiale era stato abbandonato sull'arenile ma non in modo da impedire ai cittadini il godimento dello stesso. I materiali abbandonati si trovavano, infatti, a circa 100 metri dalla battigia. La Corte d'appello quindi dovrà valutare con attenzione gli elementi evidenziati dalla Cassazione che depongono con tutta evidenza per il riconoscimento del beneficio.

La sentenza della Corte di cassazione n. 9069/2018

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