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Gare, irragionevole la pretesa di doppia certificazione di qualità ambientale

di Mauro Calabrese

Nel caso di appalti comunali in materia di igiene e rifiuti, è irragionevole pretendere, a pena di esclusione dalla gara, il possesso della doppia certificazione di qualità ambientale Iso 14001 e Emas, del tutto equivalenti, poichè entrambe garantiscono il possesso di un Sistema di gestione ambientale (Sga) e la prova della capacità di eseguire l’appalto col minor impatto ambientale, semmai potendo prevedere un punteggio aggiuntivo per le ditte con più certificazioni.

Tar Lazio
Così ha stabilito il Tar Lazio, Latina, sezione I, con sentenza n. 31/2018, annullando, perché illegittima, una procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 60, Dlgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di igiene urbana, indetta dalla Centrale Unica di Committenza per alcuni piccoli comuni montani del Frusinate, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice degli appalti.

Criterio di esclusione
Il bando di gara, impugnato da una società attiva nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, prevedeva, quali requisiti di idoneità tecnica e professionale stabiliti come criteri di ammissione a pena di esclusione, il possesso cumulativo e non alternativo, da parte delle ditte partecipanti, della doppia certificazione dei sistemi di gestione e qualità ambientale «Iso 14001» ed «Emas», di fatto comportando l’esclusione di molti potenziali partecipanti.

Emas
Il Tribunale laziale, riconosciuta la possibilità della stazione appaltante di prevedere il possesso, a pena di esclusione, di certificati di qualità ambientale rilasciati da organismi indipendenti, ha chiarito l’operatività della registrazione Emas («Eco-Management and Audit Scheme»), prevista dal Regolamento Ce/1221/2009, quale misura volontaria di gestione ambientale e quindi non obbligatoria, direttamente richiamata dal Dm Ambiente 13 febbraio 2014, che ha stabilito i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta di rifiuti urbani, in conformità alle norme europee, volte alla massima omogeneizzazione tra i Paesi.

Sistema di certificazione della qualità ambientale
Richiamando, innanzitutto, i principi sviluppati dalla giurisprudenza amministrativa, i giudici hanno ribadito come la certificazione Emas sia in realtà uno dei diversi mezzi di prova del possesso di un adeguato «Sistema di Gestione Ambientale» (Sga), ma alternativo ad altre equivalenti certificazioni di qualità aziendale, offerte da organismi indipendenti, come «OHAS8001: 2008», «UNI EN ISO 9001:2008» e, soprattutto, «ISO 14001:2004», rilasciate per attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto.

Codice appalti
A riprova, prosegue la sentenza, laddove il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede il possesso di adeguate certificazioni ambientali, pur riconoscendo alla certificazione Emas un valore preferenziale per la prova della capacità di adottare misure di gestione ambientale da parte delle ditte partecipanti, al tempo stesso si richiama a norme di gestione ambientale basate su «pertinenti norme europee e internazionali», anche a favore di apposite certificazioni equivalenti, rilasciate da organismi riconosciuti, nel rispetto delle stesse norme di certificazione. Sul punto, quindi, la sentenza rileva come le certificazioni Emas e Iso 14001, siano, tanto sul piano pratico quanto su quello della normativa ambientale, chiaramente poste sullo stesso piano.

 Proporzionalità e ragionevolezza
Correttamente inquadrato il sistema di certificazione della qualità ambientale, il Tar pontino ha ritenuto non proporzionale e irragionevole la doppia previsione cumulativa e posta come  requisito di partecipazione a pena di esclusione considerandola una clausola escludente che introduce un formalistico e non utile ostacolo alla più ampia partecipazione alla procedura concorrenziale.

Punteggio premiale
In conclusione, rileva la sentenza, considerando entrambi gli strumenti di certificazione destinati a provare e garantire la capacità dell’esecuzione dell’appalto con il minor impatto possibile sull’ambiente, legittimo e ragionevole sarebbe stato, per la stazione appaltante, prevedere l’attribuzione discrezionale di un punteggio aggiuntivo e premiale, a favore delle ditte concorrenti in possesso di entrambe le certificazioni di gestione e qualità ambientale.

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