Amministratori

La revoca illegittima della licenza all'ambulante obbliga al risarcimento

di Guido Befani

Quando la Pa è titolare di un potere discrezionale, il suo esercizio deve essere condotto in maniera proporzionata e coerente con i diversi interessi contrapposti e con le ragioni di interesse generale che determinano l'adozione di uno specifico provvedimento. Il comportamento dell'Ente, se lesivo dell'interesse legittimo di tipo pretensivo, non è solo ingiusto e causativo di un danno, ma anche rimproverabile all'Amministrazione quale frutto di una condotta colposa. È quanto afferma il Tar del Lazio, con la sentenza n. 788/2018, intervenuto sulla risarcibilità dei danni a titolo di danno emergente e di lucro cessante derivanti dalla illegittima revoca della concessione di posteggio stagionale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La decisione
Il Tar ha accolto il ricorso per il risarcimento dei danni subiti a seguito della revoca della concessione . Il Collegio ha rilevato che il potere discrezionale va comunque condotto dalla Pa in maniera proporzionata e coerente con i diversi interessi contrapposti e con le ragioni di interesse generale all'adozione di provvedimenti. In questo senso, il tradizionale requisito sostanziale della motivazione del provvedimento persegue lo scopo di rendere trasparente l'azione amministrativa e consentire il controllo e la verifica di coerenza tra la misura disposta ed i suoi antefatti o presupposti di fatto e di diritto variamente costituiti dall'ufficio agente a fondamento della propria decisione. Nel caso di specie, infatti, dal punto di vista fattuale l'Amministrazione comunale ha negato al ricorrente l'autorizzazione alla installazione della propria postazione di vendita di libri su area pubblica dopo un lungo periodo di precedenti autorizzazioni e dopo l'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza. Il diniego tardivo e la successiva revoca del provvedimento tacitamente assentito sono stati adottati nell'imminenza della stagione estiva e subito dopo l'installazione della bancarella. Anche l'assenza di ragioni di interesse pubblico, non denotate negli atti annullati, né desumibili comunque dal giudizio, si è tradotta in una carenza sostanziale e non solo formale dell'elemento essenziale degli atti, ovvero nell'assenza di una ragione effettiva che fosse ostativa all'avvio consueto dell'attività del ricorrente per la stagione considerata. Va ritenuto che è stato ingiusto, oltre che illegittimo, il diniego o l'impedimento comunque frapposto dall'Autorità all'accesso al bene pubblico, dalla cui utilizzazione dipendeva interamente l'attività economica del ricorrente.

Conclusioni
Ne deriva che, poiché nessuna ragione sostanziale (espressa o comunque evincibile dall'assetto di interessi) ha giustificato il diniego all'istanza del ricorrente, l'attività provvedimentale della Pa è stata del tutto ingiustificata ed ha costituito, come tale, un comportamento impeditivo dell'attività del ricorrente, che, sul piano eziologico, rappresenta una condotta causativa di un danno ingiusto, costituito dalla perdita della possibilità di guadagno correlata all'esercizio della vendita dei prodotti librari.

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