Amministratori

Organismi geneticamente modificati, Regioni in prima linea sulla rete dei controlli

di Pietro Verna

Con un ritardo di circa quattordici anni dalla data prevista, arriva sulla Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che approva il piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (Ogm), previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati). Ritardo che “coincide” con il recepimento, a opera del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 227, della direttiva Ue 2015/412 che attribuisce agli Stati membri la facoltà di limitare o vietare la coltivazione di Ogm sul proprio territorio.

Cornice normativa
L'articolo 32 del decreto legislativo 224/2003 stabilisce che l'attività di vigilanza per l'applicazione della disciplina in materia di Ogm è esercitata dal Mattm (Autorità nazionale competente), dalle Regioni e dagli enti locali, sulla base di un piano generale, da adottarsi con decreto del Mattm, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, sentita la Conferenza unificata Stato- Regioni. Lo stesso articolo stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di vigilanza, le amministrazioni si avvalgono di ispettori iscritti in un apposito registro nazionale, designati dalle amministrazioni di appartenenza fra personale di adeguato profilo professionale e nominati dal Mattm, precisando che gli ispettori svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, e sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dall'articolo 27 del Dlgs 224/2003 ( i dati acquisiti possono essere forniti soltanto alla Commissione europea nonché, in caso di procedure giudiziarie o amministrative, alle autorità che ne fanno richiesta e che sono responsabili dei relativi procedimenti).
Di qui il piano che - recita il preambolo - «ha lo scopo di programmare e coordinare l'attività di vigilanza, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, e di assicurare adeguata informazione pubblica rendendo disponibili […] i risultati dell'attività svolta». Motivo per il quale il piano (di durata quadriennale) è attuato attraverso un programma operativo nazionale annuale “condiviso” tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome. Documento in base al quale le regioni predispongono i programmi operativi regionali, con l'obbligo di comunicarne gli esiti all' Autorità nazionale competente, entro il 31 marzo di ogni anno, per consentire a quest'ultima di redigere, entro il 30 giugno dello stesso anno, un rapporto sulle attività svolte «comprendente una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni correttive» . Ciò anche allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza e di fornire elementi utili per l'aggiornamento del piano.

Ispezioni mirate
Compito degli ispettori è verificare che:
• l'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm per ogni fine diverso dall'immissione in commercio sia effettuata nei siti di sperimentazione nel rispetto delle condizioni indicate nell'autorizzazione e, nel caso delle piante superiori geneticamente modificate, delle prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agro-biodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare;
• l'immissione sul mercato di singoli Ogm o di Ogm contenuti in prodotti avvenga in conformità alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dall' Autorità nazionale competente o nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro;
• il rispetto, da parte di chi coltiva Ogm autorizzate, delle condizioni previste da tale autorizzazione, nonché il rispetto di divieti temporanei di impianto;
• l'osservanza dell'applicazione delle misure adottate dall'Autorità nazionale competente per porre immediatamente termine all'emissione nell'ambiente o all'immissione sul mercato di Ogm non autorizzati, operando «senza preavviso» e redigendo il verbale dell'ispezione secondo i modelli riportati nell'allegato II al decreto interministeriale in narrativa.

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