Amministratori

Le serre fisse richiedono il permesso di costruire

di Pippo Sciscioli

Opportuna precisazione del Tar Piemonte con la sentenza n. 1351/2017 sul regime autorizzativo delle serre, diffusi interventi edilizi nell'ambito agricolo, distinte a seconda che si tratti di strutture mobili installate stagionalmente e strutture invece fisse.

Strutture fisse o mobili
Non tutte sono realizzabili senza alcun titolo abilitativo ma soltanto le serre mobili stagionali, cioè sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, così come espressamente stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera e) del Dpr 380/2001. Tali sono le serre rivolte alla protezione del terreno e delle coltivazioni in determinati periodi dell'anno e perciò rimuovibili nell'arco dell'anno stesso, al termine del ciclo colturale.
Invece, occorrerà munirsi di un apposito titolo autorizzativo, che in alcuni casi e in relazione alla consistenza delle opere potrà anche essere il permesso di costruire, per realizzare serre con strutture fisse e in muratura, in quanto costituenti opere di supporto per l'attività di imprenditore agricolo, rivolte a soddisfare esigenze durature nel tempo, connesse alla coltivazione e vendita dei prodotti, comportanti una modifica permanente dello stato dei luoghi.

I requisiti
Quindi, per la qualificazione giuridica della serra e del conseguente titolo giuridico diventa dirimente il riferimento a un doppio requisito:
1) la presenza di una muratura e di elementi tali da escludere la agevole amovibilità;
2) la durata circoscritta degli interventi.
In particolare, con riferimento al secondo requisito, secondo i giudici amministrativi torinesi, è necessario che la serra sia ciclicamente installata e poi rimossa al termine della stagione, cioè si tratti di un manufatto che viene realizzato ogni anno in una certa e definita stagione dell'anno e poi regolarmente smontato, per essere poi riproposto l'anno successivo.

D'altronde, la giurisprudenza amministrativa pressoché consolidata, anche prima dell'entrata in vigore del Dpr 380/2001, ha da sempre sostenuto la necessità dell'autorizzazione espressa rilasciata dal Comune per l'installazione di serre a struttura mista, costituite cioè in parte da muratura e in parte da tubi ed intelaiature metalliche su cui vengono stesi teloni di plastica, tenute saldamente insieme con sbarre trasversali, anche nell'ipotesi in cui, durante la stagione estiva, sono sostituite le coperture in plastica con reti a velo (per la protezione da insetti e uccelli). Le serre così composte, perciò, costituiscono dunque strutture di rilevante consistenza destinate ad alterare in modo duraturo l'assetto urbanistico.

La sentenza del Tar Piemonte n. 1351/2017

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