Amministratori

I veicoli a noleggio con conducente possono circolare sulle corsie preferenziali del trasporto pubblico

di Alberto Ceste

In base all'articolo 11 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed all'articolo 5 commi 1 e 2 della legge regionale Puglia 3 aprile 1995 n. 14 anche i veicoli di servizio di noleggio con conducente (Ncc) possono circolare sulle corsie preferenziali destinate ai mezzi di trasporto pubblico urbano e la disciplina per l'utilizzo di tali corsie spetta unicamente al regolamento comunale. Risulta quindi illegittima l'ordinanza del Comandante della Polizia municipale che ha escluso i veicoli Ncc dall'uso di dette corsie, poiché viziata da incompetenza.
Lo ha stabilito il Tar Puglia - Lecce, sezione III, sentenza n. 50/2018.

Il servizio taxi e l'attività di Ncc
Gli articoli 2 e 3 della legge n. 21/1992 definiscono puntualmente l'attività svolta dal servizio taxi e da quello di Ncc:
• il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
• il servizio di Ncc si rivolge ad un'utenza specifica.
Nel servizio di Ncc, dunque, l'esistenza di un contratto di appalto in virtù del quale “l'autovettura adibita al servizio di autonoleggio sia a disposizione dei clienti del committente in giorno ed orari predeterminati, esclude l'assimilazione a quella svolta dai taxi – per essere la stessa rivolta a potenziali fruitori chiaramente identificabili e non ad una indifferenziata platea” (Corte di cassazione, sezione II civile, 19 maggio 2017 n. 12679).

Gli autoservizi pubblici non di linea e l'utilizzo delle corsie preferenziali
Eccettuata la sopra indicata diversità di tipologia dell'attività svolta, è però lo stesso articolo 1 commi 1 e 2 della legge n. 21/1992 ad equiparare il trattamento giuridico dei due servizi, stabilendo che:
• “sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di personale, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea (…) e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta” ;
• “costituiscono autoservizi pubblici non di linea il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale e il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale” .
Pacifico, quindi, che anche i servizi di Ncc, al pari del servizio taxi, sono autoservizi pubblici non di linea, coerentemente la stessa legge n. 21/1992, all'articolo 11 comma 3, dispone che, in quanto tali, anche ai veicoli Ncc “è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici”.

Solo il regolamento comunale può disciplinare l'uso delle corsie preferenziali
Data questa equiparazione generale di trattamento giuridico facilitativo per l'espletamento del servizio pubblico non di linea tra taxi e Ncc, la stessa legge n. 21/1992 demanda poi (articolo 4 commi 2 e 3):
alle Regioni stabilire i criteri cui devono attenersi i comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, delegando ai medesimi l'esercizio delle funzioni amministrative attuative, “al fine anche di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale” ;
ai Comuni, nel rispetto delle norme regionali, disciplinare “l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti” .

I criteri regionali pugliesi per la redazione del regolamento comunale
Dal canto suo, l'articolo 5 della legge regionale Puglia n. 14/1995 ha stabilito senza possibilità di equivoci interpretativi che:
• il regolamento comunale deve essere redatto in conformità ai criteri di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 15 gennaio 1992 n. 21;
• il regolamento comunale deve stabilire, fra le altre cose, le modalità di svolgimento del servizio di taxi e di Ncc e in particolare l'uso di corsie preferenziali.

La decisione
Facilitato dalla chiare disposizioni di tutte le fonti (nazionale e regionale) che disciplinano la materia, il Tar ha accolto il ricorso del titolare della licenza del servizio di Ncc per l'annullamento dell'ordinanza del Comandante della Polizia municipale che ha escluso i veicoli Ncc dalla circolazione sulle corsie preferenziali destinate ai mezzi di trasporto pubblico. Il Collegio ha sancito che la disposizione impugnata:
• viola l'articolo 11 comma 3 della legge n. 21/1992, che consente anche ai veicoli Ncc di utilizzare dette corsie;
• configura un vizio di incompetenza del Comandante della Polizia municipale ad adottare l'ordinanza di divieto, dal momento che l'articolo 5 comma 2 della legge regionale Puglia n. 14/1995 demanda al regolamento comunale la disciplina dell'uso delle corsie preferenziali per i taxi e per i mezzi di noleggio con conducente.
Il Tar, si ritiene in considerazione della semplicità delle questioni risolte, ha poi anche condannato il Comune alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©