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Standard formativi regionali, legittima l'equiparazione di tatuatori ed estetisti

di Guido Befani

Deve escludersi un pregiudizio dall'equiparazione dell'attività di tatuatore con quelle di estetista, acconciatore, barbiere. Il tatuatore deve infatti adottare misure igienico-precauzionali e acquisire il consenso informato, misure non previste per le altre attività, del tutto proporzionate e coerenti con l'attività in oggetto. È quanto afferma il Tar Ancona, con la sentenza 2 gennaio 2018 n. 4 che ha affermato la legittimità della deliberazione con la quale la Giunta regionale ha equiparato il profilo professionale di operatore di tatuaggi a quello di estetista/acconciatore.

La diverse misure precauzionali
Nel respingere il ricorso dell'Assotatuatori il Collegio ha avuto modo di rilevare che, già a livello formale, l'attività di tatuazione è stata classificata nella delibera di giunta con un proprio codice identificativo (96.09.02), diverso da quello delle altre attività che si ritiene essere state illegittimamente assimilate. Per il Collegio, inoltre, deve escludersi la lesività della equiparazione proprio perché l’attività di tatuatore si caratterizza per l'imposizione di alcune misure preventive non previste invece per le altre attività (acquisire il consenso informato del cliente consegnando adeguata documentazione sui rischi connessi alla procedura; utilizzare precisa modulistica per l'acquisizione del consenso; illustrare al cliente il tipo di operazione, gli strumenti, le precauzioni da osservare; verificare l'assenza di condizioni fisiche che non consentano l'esecuzione dell'intervento di tatuaggi). Al riguardo va solo aggiunto che si tratta di misure precauzionali e di obblighi proporzionati e coerenti con l'attività in oggetto, in ordine alle quali non viene dedotto alcun profilo di illegittimità per palese irragionevolezza. Del resto il Collegio non intravede ragioni per le quali debba considerarsi irragionevole chiedere il consenso del cliente e spiegare eventuali rischi per la salute, atteso che il tatuatore è tenuto a possedere conoscenze tecniche e scientifiche nel campo medico.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse non si intravede quale pregiudizio possa derivare alla ricorrente (e agli operatori che rappresenta) dall'indicazione, contenuta nell'Allegato A alla delibera impugnata, che considera tutti i profili sopraindicati semplicemente “Collegati - Collegabili”.

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