Amministratori

Vilipendio per manifesto che «spazza» via la bandiera

di Francesco Machina Grifeo

Rischiano una condanna per vilipendio alla bandiera tre dirigenti del movimento della «Sudtiroler Freiheit» che hanno prima ideato e poi promosso l'affissione, nella provincia di Bolzano, di 800 manifesti raffiguranti, oltre al simbolo del partito, una scopa che spazza via la bandiera italiana, «degradandola a «Dreck bzw. Schmutz (“sudiciume o sporcizia”), per far posto alla bandiera sudtirolese». La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1903 di ieri, ha accolto con rinvio il ricorso promosso dal Procuratore generale contro la decisione della Corte di appello di Trento che, rovesciando la decisione di primo grado, aveva invece assolto gli imputati perché il fatto non costituisce reato rientrando nel diritto di manifestare le proprie idee politiche. Ci sarà dunque un nuovo giudizio di merito.

La decisione
Per il giudice territoriale l'immagine era riconducibile ad una «mera visione politica» peraltro «non attuabile dai rappresentanti del movimento», e all'idea di una «migliore amministrazione provinciale». In questa chiave, la rappresentazione della scopa, «senza integrare vilipendio della bandiera nazionale, rappresentava metaforicamente il concetto di “Kehraus”, sconosciuto alla lingua italiana, intraducibile e non conosciuto neppure dalla popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano, e da intendere nel senso di “fine” o “conclusione” di un evento, ovvero del potere statale nella provincia di Bolzano».

Emblemi dello Stato e prestigio
La Cassazione ricorda che «il prestigio dello Stato, dei suoi emblemi e delle sue istituzioni rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, per cui si pone come limite ad altri diritti costituzionalmente protetti e la sua tutela non è in contrasto con gli art. 9 e 10 della Cedu». E che l'elemento soggettivo del delitto di vilipendio «consiste nel dolo generico, e quindi nella coscienza e volontà di esprimere offensivi e aggressivi giudizi nei confronti delle istituzioni tutelate».
In questo senso «la bandiera nazionale è penalmente tutelata dall'art. 292 cod. pen. non come oggetto in sé, ma unicamente per il suo valore simbolico». Così ricostruito il quadro, la Suprema corte richiama il giudizio del Tribunale che oltre all'elemento oggettivo del reato, «la bandiera era stata disprezzata e degradata», aveva ritenuto ricorresse «anche l'elemento soggettivo del dolo generico, risultante dal contenuto del manifesto raffigurante una immagine oggettivamente ingiuriosa». Il giudice di secondo grado, dunque, per sovvertire il verdetto avrebbe dovuto specificamente motivare sul punto cosa che invece non ha fatto, per cui la Cassazione ha annullato la decisione con rinvio alla corte di appello che dovrà procedere ad un nuovo giudizio «ma con motivazione immune da vizi logici e giuridici».

La sentenza della Corte di cassazione n. 1903/2018

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