Amministratori

Il Comune non può vietare senza motivo la sosta dei camper sul proprio territorio

di Federico Gavioli

Con la sentenza n. 2093/ 2017, il Tribunale amministrativo della Calabria ha annullato l'ordinanza di un sindaco che aveva stabilito un generico divieto di sosta dei camper sul proprio territorio; per i giudici amministrativi il divieto di sosta riservato a una determinata categoria di utenti deve essere adeguatamente motivato.

Il caso
Il sindaco aveva revocato una precedente ordinanza del 1997 con la quale era stato individuato il piazzale antistante il palazzetto dello sport come area pubblica idonea al parcheggio di roulotte e autocaravan; contestualmente aveva vietato la sosta di questi mezzi fuori dalle aree attrezzate e la sosta e il parcheggio di roulotte, autocaravan, autobus di linea e autocarri nello stesso piazzale.

La circolare del Ministero dei Trasporti
Va ricordato che, con la circolare 2 aprile 2007, il ministero dei Trasporti , nel rispondere all'Anci , aveva preso posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, puntualizzando la corretta interpretazione e applicazione del Codice della strada in materia, esaminando una serie di casistiche inerenti alcune ordinanze emanate dai Comuni in relazione al divieto di circolare e sostare per gli autocaravan nel territorio comunale.

L'analisi del Tar
Il ricorso si basa, in particolare, sulla violazione dell'articolo 185 del Dlgs 285/1992 (codice della strada) e l'eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto le restrizione imposte alla sosta degli autocaravan sarebbero ingiustificate e immotivate. Per i giudici amministrativi il motivo del ricorso è fondato.
Il Tar ricorda, infatti, che il Codice della strada stabilisce sostanzialmente che determinati autoveicoli, come gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se «l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo».
Per i giudici amministrativi l'ordinanza del sindaco contiene elementi di limitazione per gli autocaravan che violano il contenuto previsto dal Codice della strada.

La sentenza del Tar Catanzaro n. 2093/ 2017

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