Amministratori

Non serve l’autorizzazione per l’intrattenimento musicale occasionale nel bar

di Daniela Dattola

È illegittima l'ordinanza con cui il Sindaco ha disposto la chiusura per quindici giorni di un locale di somministrazione di alimenti e bevande per il solo fatto che, a seguito di accertamento da parte della Polizia locale, risulta svolgere occasionalmente attività di intrattenimento musicale, senza la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'articolo 69 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Tale autorizzazione, infatti, richiede il carattere dell'imprenditorialità dell'attività svolta nel pubblico esercizio.
Così ha deciso il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione I, con la sentenza n. 759/2017.

Il potere discrezionale della Pubblica amministrazione nel determinare i tempi di chiusura del locale commerciale
Ai sensi dell'articolo 140 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 (Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi la licenza di cui all'articolo 68 della legge. Con tale sanzione viene esercitato da parte della Pubblica amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella determinazione della durata, che può essere applicata da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi. La norma, infatti, non prevede alcun criterio cui l'Amministrazione debba attenersi nel determinarla.

Ambito di applicazione delle autorizzazioni di pubblica sicurezza
L'autorizzazione di cui all'articolo 68 del Tulps deve essere in possesso dell'esercente di un pubblico esercizio solo se l'attività di intrattenimento all'interno dello stesso riveste il carattere dell'imprenditorialità (Tar Toscana – Firenze, sezione II, sentenza n. 1705 del 7 giugno 2010).
Determinante a tal fine è:
• il riscontro della presenza di apparecchiature tecniche tipiche dei locali di intrattenimento danzante;
• la richiesta agli avventori del pagamento di un biglietto d'ingresso;
• l'aumento del prezzo delle consumazioni.

Gli intrattenimenti musicali occasionali non necessitano di autorizzazione di pubblica sicurezza
Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo che, considerati i presupposti per l'applicazione degli articoli 68 e 69 del Tulps, le autorizzazioni di pubblica sicurezza non sono richieste per gli intrattenimenti musicali di tipo occasionale che si svolgono all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il caso in esame rientra in tale ipotesi, risultando dal verbale degli agenti accertatori che gli eventi di intrattenimento musicale si sono svolti solo in due serate, pubblicizzate su facebook con indicazione di limiti di capienza e fasce orarie.

Il risarcimento del danno
Il Tar ha ritenuto fondata la richiesta di risarcimento del danno da parte del gestore del locale per la sua chiusura illegittima ed ha imposto all'Amministrazione di formulare “un'offerta di risarcimento del danno … commisurata ad 1/24 dell'utile annuo, pari ai quindici giorni di chiusura del locale”. Poiché, inoltre, si tratta di un debito di valore, alla somma così determinata occorrerà aggiungere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Il Giudice amministrativo non ha invece riconosciuto alcuna somma per le derrate alimentari andate perse, in quanto il ricorrente avrebbe potuto evitare il loro deterioramento.

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