Amministratori

Autorizzazione ambientale senza scorciatoie

In materia ambientale le autorizzazioni hanno rilevanza specifica. E non possono essere aggirate, né sostituite. Lo sottolinea la Cassazione che ha ritenuto del tutto irrilevante la concessione di un’autorizzazione paesaggistica, quando invece ne sarebbe servita un’altra, diretta in particolare a permettere l’eserczio di un’attività industriale produttiva di emissioni. Si tratta, nel caso di quest’ultima, di un’autorizzazione che la Corte, sentenza n. 56281 della Terza sezione penale, depositata ieri, considera con funzioni non solo abilitative, ma anche di controllo del rispetto delle normative di settore.
Inoltre, presuppone, per il rilascio, un procedimento amministrativo complesso, con passaggi anche squisitamente tecnici. Cosa che esclude alla radice la possibilità di provvedimenti equivalenti o sostitutivi della formale autorizzazione.

La decisione
La Corte ha in questo modo respinto il ricorso presentato dal rappresentante legale di un’azienda, condannato in appello perché considerato responsabile per un’attività, senza autorizzazione, di emissione di scarichi sia nell’atmosfera sia nelle acque. La difesa aveva provato a valorizzare la concessione invece di un’altra autorizzazione, quella di compatibilità ambientale, rilasciata dalla Regione. Di conseguenza l’avvocato precisava che la condanna era stata pronunciata per un reato in realtà mai commesso, negando rilevanza a un atto senza mai entrare nel merito.
La Corte, tuttavia, mette in evidenza come la norma di riferimento, l’articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un’autorizzazione ed indica dettagliatamente i contenuti della domanda, la relativa procedura, la messa a regime e in esercizio dell’impianto e quello delle relative modifiche. Inoltre, l’autorizzazione deve prevedere tutta una serie di prescrizioni sulla convogliabilità delle emissioni.
Insomma, si tratta di un atto complesso, con contenuti precisi e una procedura delineata per il rilascio; il che porta a escludere alla radice la validità di atti diversi. Oltretutto, a rafforzare la linea dura della Cassazione e dei giudici di merito, era emerso come in realtà l’imprenditore avesse chiesto nel passato il via libera allo svolgimento dell’attività, ma che il nullaosta gli fosse stato negato.

La sentenza della Corte di cassazione n. 56281/2017

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©