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In Gazzetta la legge che disciplina l'utilizzo dei beni collettivi

di Mauro Calabrese

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, n. 288 del 28 novembre 2017, la legge 20 novembre 2017, n. 168, recante «Norme in materia di domini collettivi» che finalmente riconosce, disciplina e fornisce la definizione normativa delle gestioni collettive dei terreni agricoli e per la pastorizia, come espressione delle comunità locali e degli usi civici di proprietà, sia pubbliche che private.

Domini collettivi
Per la prima volta, a livello normativo, viene regolamentato il fenomeno delle gestioni collettive, tradizionalmente sorte attorno ai cosiddetti «usi civici» di beni, sia pubblici che privati, legati a una determinata collettività, insediata su di un determinato territorio, finalizzate a trarre utilità dai terreni, ma nell’interesse generale della comunità, come la raccolta di legna, erba, funghi, l’impiego delle acque, la coltivazione o il pascolo e la caccia. Storicamente i domini collettivi sono stati oggetto di attenzione soprattutto da parte della giurisprudenza,

Ordinamento giuridico primario della comunità
Ponendo fine a contrasti e a un vuoto normativo, ispirandosi ai principi della Costituzione di tutela delle formazioni sociali, del paesaggio e della funzione sociale della proprietà, all’articolo 1 della Legge 168/2017, vengono per la prima volta definiti normativamente i domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità, come tali dotati di capacità di stabilire le proprie norme e regole vincolanti di funzionamento e amministrazione, nonché dotati della capacità giuridica di gestire il patrimonio naturale, economico e culturale del territorio di cui sono espressione, gestito collettivamente come comproprietà tra le generazioni.

Personalità giuridica
In particolare, la norma riconosce l’esistenza di una collettività, i cui membri possiedono in comunità i terreni agricoli che insieme gestiscono, sia come individui, che come collettività, siano essi amministrati dai Comuni o di proprietà distinta, pubblica o collettiva, della stessa comunità interessata. Come enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, i domini collettivi hanno personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.

Tutela statale
La Legge promulgata si prefigge, all’articolo 2, la tutela dei domini collettivi in quanto ritenuti entità giuridiche fondamentali per la vita e lo sviluppo delle comunità locali, indispensabili per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, in quanto stabili componenti del sistema ambientale e elementi territoriali istituzionali di tutela del patrimonio culturale e naturale, come pure del paesaggio agricolo, boschivo e pastorale, fonte di risorse rinnovabili a beneficio della collettività.

Diritto collettivo di godimento
Alla base del riconoscimento, prosegue la Legge, vi deve essere un diritto collettivo di godimento sui terreni che abbia ad oggetto le utilità del fondo, cioè lo sfruttamento, riservato, però, ai componenti della collettività, amministrato dalla comunità esponenziale, ove già costituita, ovvero dai Comuni competenti.

Categorie di beni collettivi
L’articolo 3 del provvedimento individua le categorie di beni collettivi, a partire dalle terre sin dall’origine di proprietà della comunità di abitanti in un dato territorio, di proprietà di Comuni, frazioni o associazioni agrarie. In secondo luogo, sono oggetto di dominio collettivo le terre, i corpi idrici e le relative costruzioni assegnate in proprietà collettiva, a seguito di liquidazione dei diritti di uso civico o di uso promiscuo, come pure le terre oggetto di uso civico ancora esistente o sulle quali le discendenze di antiche famiglie esercitino un uso civico e altre.

Patrimonio antico degli enti collettivi
I beni così individuati rappresentano quello che viene definito il «patrimonio antico» degli enti collettivi, detto anche patrimonio o demanio civico, come tale non suscettibile di essere venduto, commerciato, frazionato né usucapito, in perpetuo destinato alle attività agro-silvo-pastorali, in conformità alla loro destinazione d’uso e secondo le regole di autonormazione stabilite dall’ente rappresentativo del dominio collettivo stesso. A tal fine la Legge prevede anche l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravata da uso civico, nell’interesse generale della collettività per la loro conservazione e per la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio.

Priorità giovani
In ultimo, la Legge prevede, al comma 8 dell’articolo 3, che nell’ipotesi di assegnazione di terre qualificate come beni collettivi, gli enti esponenziali delle collettività dovranno dare priorità ai giovani agricoltori, in linea con i principi dell’Unione Europea.

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