Amministratori

Il Daspo non è automatico per il bagarino non abituale

di Ulderico Izzo

Il divieto di assistere alle manifestazioni sportive – cosiddetto Daspo – non si applica automaticamente alla persona nei contronti della quale è stato accertato, in flagranza, il reato di bagarinaggio ossia la vendita di biglietti di ingresso alla stadio di calcio, in assenza della prescritta autorizzazione. È questo il principio che emerge dalla decisione del Tar Lombardia, con la sentenza n. 1767/2017.

Il fatto
Il giudice amministrativo del capoluogo lombardo è stato chiamato a valutare la legittimità, o meno, del provvedimento del Questore di Milano - con cui ha vietato a un cittadino di accedere a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell'Unione europea ove si disputeranno le manifestazioni calcistiche, quale sanzione accessoria a quella amministrativa comminata per la violazione del divieto di rivendita di titoli di ingresso, presso lo stadio comunale, a titolo oneroso (bagarinaggio).

La decisione
La sentenza ha stabilito l'annullamento del provvedimento impugnato, in quanto, la Pa non ha effettuato un‘applicazione ragionevole della disposizione legislativa di riferimento e contenuta nell'articolo 1–sexies del Dl 28/2003 che stabilisce che nei confronti del bagarino possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ossia il Daspo.
La norma prevede che il questore può applicare il Daspo esercitando un potere discrezionale e non vincolante e l'applicazione ragionevole della norma di cui all'articolo 1-sexies del Dl 28/2003 impone che l'irrogazione della misura sanzionatoria del divieto di accesso a manifestazioni sportive concerna unicamente le fattispecie connotate da maggiore gravità, in cui l'attività di bagarinaggio viene svolta in modo abituale, proprio al fine di impedirne il suo esercizio.
Il Tar, sostanzialmente, ha bocciato l'operato della Pa, poiché essa non ha considerato che, nel caso di specie una pluralità di circostanze hanno messo in evidenza il carattere meramente occasionale della condotta tenuta dal ricorrente: il ricorrente è risultato essere incensurato, era in possesso solamente di tre titoli di accesso allo stadio, non è stato trovato in possesso di altro denaro ricevuto quale provento di pregresse vendite di biglietti; i titoli erano inoltre intestati a famigliari dello stesso bagarino abituale e il prezzo di vendita concordato era lo stesso al quale i biglietti erano stati acquistati.

La sentenza del Tar Lombardia n. 1767/2017

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