Amministratori

Fase di consultazione

La fase procedimentale è caratterizzata da ampi spazi partecipativi, ulteriormente estesi dalla recente riforma.
È prevista, infatti, un’apposita fase di consultazione (art. 24, TUA), con forme di pubblicità ancora più ampie di quelle descritte in sede di verifica di assoggettabilità. Come già anticipato l’intera documentazione è pubblicata sul sito web dell’autorità, e l’avviso pubblico redatto dal proponente e contenente le informazioni utili al fine di individuare il progetto autorizzando è messo in evidenza e ne è data informazione all’albo pretorio informatico.
Alla consultazione può partecipare “chiunque” presentando, entro sessanta giorni, le proprie osservazioni, anche fornendo ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, che dovranno essere necessariamente prese in considerazione da parte dell’amministrazione procedente. Entro lo stesso termine dovranno pervenire i pareri delle amministrazioni potenzialmente interessate. Il proponente, nei trenta giorni successivi alla scadenza del precedente termine, può presentare le proprie controdeduzioni. A ciò segue un ulteriore contraddittorio che prevede la possibilità da parte dell’amministrazione di richiedere integrazioni e di sospendere per una sola volta e solo su richiesta motivata del proponente.
Sul tema è importante sottolineare come con la riforma sia stata espressamente disciplinata e ampliata, tramite l’introduzione dell’art. 24-bis, la possibilità, attribuita alla scelta discrezionale dell’autorità procedente, di indire un’inchiesta pubblica per l’esame contestuale dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle amministrazioni pubbliche e delle osservazioni dei cittadini, con oneri sul proponente e da svolgersi nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. Nei casi di VIA statale, la richiesta di indire un’inchiesta pubblica può essere avanzata anche dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli regionali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da associazioni riconosciute rappresentative di almeno cinquantamila iscritti. Ciò è possibile a meno che non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 50/2016, e deve essere oggetto di decisione motivata dell’autorità procedente, sentito il proponente.

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