Amministratori

Contravvenzioni stradali, l’accesso al verbale notificato regolarmente è sempre possibile

di Daniela Dattola

La notifica regolare del verbale di contestazione di illecito stradale fa sì che il contravventore conservi sempre l’interesse a chiederne copia integrale e conforme all'originale, con le corrispondenti relate di notifica, potendo avere la necessità di verificare le circostanze fattuali del rapporto controverso, anche per un'eventuale ricorrso. Così ha affermato il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Salerno, sezione II, con la sentenza numero 1102 del 26 giugno 2017.

Le violazioni al Codice della strada e la notificazione dei verbali
Ai sensi del combinato normativo disposto dagli articoli 200 e 201 comma 1 del Codice della strada il verbale di contestazione delle violazioni stradali dev'essere immediatamente contestato al trasgressore, fatto salvo il caso in cui questo non sia possibile.
Nel qual caso, l'articolo 201 comma 1, Dlgs n. 285/1992 dispone, tra l'altro, che all'effettivo trasgressore sia notificato il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
La notificazione dell'atto, ove regolarmente eseguita, in astratto, pone così il contravventore nella condizione di avere conoscenza del verbale contenente le infrazioni ad esso attribuite e di potersi difendere sia in sede giustiziale sia in sede giurisdizionale proponendo ricorso agli organi competenti.

Il caso
Un automobilista, sanzionato per aver commesso delle violazioni stradali, ha chiesto all'ente locale cui appartiene l'organo accertatore di poter visionare ed estrarre copia conforme all'originale dei verbali di contestazione e delle relative relate di notificazione, al fine di “... verificare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune, ai fini di una eventuale ricorribilità dinanzi all'A.G. competente”.
L’accesso agli atti è stato negato dal Comune, sebbene l'interessato avesse tentato di spiegare di essere venuto a conoscenza degli atti soltanto in via informale, poiché mai notificatigli. Circostanza negata recisamente dal Comune.

Il Tar accoglie il ricorso
Il Tar ha ordinato al Comune di esibire e consegnare al ricorrente copia conforme degli atti richiesti con l'istanza di accesso, tracciando un innovativo percorso giurisprudenziale relativamente al rapporto che intercorre tra la notificazione del verbale stradale ed il diritto di accesso al medesimo.
La sentenza in rassegna ha rilevato dapprima che, ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'articolo 22, Legge n. 241/1990, l'istante non deve necessariamente essere titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, essendo sufficiente l'esistenza di un suo interesse giuridicamente rilevante ed un rapporto di strumentalità fra tale interesse e la documentazione di cui egli chiede l'ostensione.
Accertata la legittimità della pretesa del ricorrente, il Collegio ha ritenuto che:
- la circostanza che i verbali siano stati notificati al ricorrente, eventualmente anche in modo completo e regolare, non esclude, né elide, il diritto di accesso.
É infatti pacifico che gli atti sono tuttora nella disponibilità dell'Amministrazione e quindi il suo destinatario “... potrebbe tuttora dover verificare le circostanze fattuali del rapporto controverso (ad esempio, per l'esigenza di preliminare verifica circa la possibilità stessa di opporsi alla pretesa esecutiva, per accertare l'identità del soggetto consegnatario della notifica a fini diversi o, più banalmente, per aver smarrito gli atti, peraltro risalenti nel tempo)”;
-  per altro verso, l'esibizione in copia, in giudizio, degli atti “... non è comunque satisfattiva del richiesto accesso, che deve avvenire, salvo diversa determinazione dell'interessato, in copia integrale e conforme all'originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto”.

Conclusioni
La decisione in commento ha correttamente sancito la prevalenza del diritto di accesso agli atti sulla loro notificazione, in applicazione al caso specifico di quelli che costituiscono i principi generali valevoli per i due istituti.
Se è infatti vero che la relata di notificazione costituisce un atto pubblico per cui le attestazioni in essa contenute sono assistite da fede pubblica privilegiata ai sensi dell'articolo 2700 del Codice civile, è però anche vero che a fronte di tale valore probatorio può sempre essere contestata la veridicità delle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale notificante, sia pure assumendosi il non facile onere della prova circa la loro intrinseca inesattezza.
Pertanto, la notificazione di un atto non è in grado di assicurare, almeno in alcuni casi concreti, la piena conoscenza del medesimo e del suo contenuto.
Diversamente l'esercizio del diritto di accesso agli atti della Pubblica amministrazione che rappresenta il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia degli stessi, vale a dire un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti amministrativi o delle loro copie succedanee.

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