Amministratori

Il trasferimento della licenza commerciale non cambia la posizione giuridica verso la Pa

di Ulderico Izzo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza n.6910 del 12 giugno 2017 ha confermato l'inefficacia della Scia relativa al sub ingresso in una media struttura di vendita a seguito del conferimento di ramo d'azienda in quanto la licenza commerciale del cedente non era efficace per effetto di un precedente ordine di cessazione dell'attività commerciale.

Il fatto
Un operatore commerciale, dopo aver presentato la scia di sub ingresso in una media struttura di vendita, si è visto recapitare la comunicazione di efficacia della stessa perché il cedente non poteva volturare la licenza nei confronti del cessionario a causa di un ordine di cessazione dell'attività commerciale per palese incompatibilità rispetto ai locali commerciali, che avevano una distinta e diversa destinazione d'uso. Il Tar della capitale con la sentenza in rassegna ha confermato le risultanze amministrative.

La continuità della situazione giuridica trasferita
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso perché ha dato ampio risalto al principio relativo alle modalità e alle condizioni di trasferimento della licenza di pubblico esercizio tra privati. Mentre tra le parti private (titolare e cessionario o subentrante) la circolazione del titolo è regolato dall'accordo e dalla legge civile, nei confronti della Pa nessun trasferimento di titolarità o subentro può determinare una novazione della disciplina amministrativa della licenza, che resta regolata dal provvedimento amministrativo. Pertanto, se una licenza commerciale viene trasferita dal titolare ad un soggetto subentrante, la relativa voltura (che dipende dalla regolamentazione amministrativa del titolo) comporta la piena continuità della situazione giuridica trasferita nei confronti della Pa (che, del resto, è anche quanto prospettano nelle loro difese le parti ricorrenti, specie nei motivi aggiunti). In questo senso, il titolo è circolante nelle condizioni che risultano dalla regolamentazione amministrativa applicabile, per cui in presenza di un ordine di chiusura emanato in precedenza la Scia per il sub ingresso risulta priva di efficacia.

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