Amministratori

Condannato il gestore di una pizzeria che non impedisce gli schiamazzi dei clienti

di Alberto Ceste

Il gestore di una pizzeria che sino alle quattro-cinque del mattino non impedisce gli schiamazzi dei propri avventori in sosta davanti al locale e non spegne il proprio televisore che tiene ad alto volume risponde del reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, nella forma più grave punita con la pena detentiva dell'arresto fino a tre mesi o con quella alternativa della pena pecuniaria dell'ammenda fino a euro 309, previste dall'articolo 659 comma 1 del codice penale. La Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 30189 del 16 giugno 2017 ha infatti stigmatizzato la condotta tenuta dal gestore del pubblico esercizio che è del tutto venuto meno all'obbligo giuridico di controllare, escludere o far ricorso all'Autorità di polizia, per porre fine a questi comportamenti contrastanti con l'ordine e la tranquillità pubblica.

La lesione alla tranquillità pubblica
L'interesse tutelato dal comma 1 dell'articolo 659 del codice penale è la tranquillità e la quiete pubblica, di modo che i rumori devono avere una diffusività tale da essere potenzialmente idonei ad essere sentiti da un numero indeterminato di persone, “pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare” (Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza n. 47298 del 29 novembre 2011). Nella specie la sentenza del Tribunale ha valorizzato le condotte di lamentela anche di persone abitanti in edifici o in esercizi commerciali adiacenti alla pizzeria. Dunque, anche se la Corte afferma che il reato in esame sussisterebbe pur nell'ipotesi di disturbo della sola “tranquillità privata”, di fatto l'accertamento operato è del tutto in linea con i ricordati requisiti oggettivi di sussistenza del reato.

I rumori che non vengono da un'attività rumorosa
Gli Ermellini hanno considerato che non si è trattato di esercizio di mestiere intrinsecamente rumoroso, bensì di “vociare” e schiamazzi prodotti dagli avventori e di musica prodotta da un televisore sintonizzato su apposito canale. Hanno così escluso l'applicabilità dell'ipotesi sia del secondo comma dell'articolo 659 del codice penale, sia dall'articolo 10 comma 2 della legge n. 447 del 1995.

La responsabilità penale del gestore della pizzeria
La Suprema corte ha ribadito il principio già tracciato da altre sentenze: risponde del reato di cui al comma 1 dell'articolo 659 del codice penale il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi degli avventori. Infatti, la sua qualità di gestore dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte lesive della quiete pubblica (Corte di cassazione, sezione I, sentenza n. 16686 del 28 marzo 2003). L'elemento forte contenuto nella sentenza in rassegna, è quello per cui il gestore ha l'obbligo giuridico di «controllare, anche con ricorso allo “ius excludendi” o all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica».

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