Amministratori

Piccoli esercizi commerciali, solo l'ordinanza di sfratto giustifica il trasferimento

di Ulderico Izzo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con la sentenza n.6358 del 29 maggio 2017 ha confermato l'inefficacia della Scia presentata da un operatore commerciale per «variazione in esercizio di vicinato» sulla base della intimazione di sfratto per finita locazione, non supportata dall'ordinanza di sfratto emessa dal giudice ordinario.

Il fatto
Un operatore commerciale ha presentato ai competenti uffici del comune capitolino una Scia per trasferimento dell'attività di abbigliamento all'interno del Rione, a causa della finita locazione rispetto alla quale il proprietario dei locali ha dovuto procedere per vie legali, mediante intimazione. Il municipio romano ha comunicato al richiedente che, in assenza della materiale produzione dell'ordinanza di sfratto, la Scia sarebbe divenuta vietata. Il Tar della capitale con la sentenza in rassegna ha confermato le risultanze amministrative.

La decisione
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso dando ampio risalto all'assenza di riscontro alla richiesta documentale formulata dall'Amministrazione comunale. Il vigente regolamento comunale della Capitale afferma che solo in caso di sfratto all'interno del rione esquilino è possibile il trasferimento di sede, per cui se non viene idoneamente provato lo sfratto esecutivo, correttamente la Scia resta priva di efficacia.
La sentenza è degna di pregio giuridico, perché il Comune non ha fatto altro che applicare la propria potestà regolamentare, nel senso che la richiesta era priva del requisito richiesto proprio dalla norma.

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