Amministratori

Ai Comuni nessuna competenza sugli impianti eolici

di Mauro Calabrese

Alle amministrazioni locali non spetta alcuna competenza in tema di localizzazione degli impianti di produzione di energia e in particolare da fonti rinnovabili, come l’eolico, poiché il contemperamento dei valori costituzionali di tutela del paesaggio e uso del territorio con quello di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili deve attuarsi a livello sovracomunale ed è, pertanto, riservato allo Stato e alle Regioni, anche in quelle a statuto speciale.

La sentenza
In controtendenza con il filone giurisprudenziale che riconosce ai Comuni, specie nelle Regioni a statuto speciale, un margine di potestà nel disciplinare l’uso del territorio al fine di assicurare una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici, il Tar Sardegna, sezione II, con la sentenza 21 aprile 2017, n.271, ha ribadito l’assoluto difetto di competenza dei Comuni in materia di fissazione di criteri per la localizzazione di impianti eolici, anche attraverso la previsione di limitazioni nel regolamento urbanistico del Comune, in contrasto con la normativa statale di promozione delle fonti rinnovabili.

Regolamento comunale
In tal senso i giudici sardi hanno accolto il ricorso proposto da una impresa attiva nel settore delle energie rinnovabili, contro il provvedimento dello Sportello unico (Suap) di un Comune della Gallura di sospensione del rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di produzione da fonte eolica, per una potenza di 60 Kw, nel territorio comunale, perché prevedeva la realizzazione di pale eoliche di 36 metri di altezza, in contrasto con il regolamento comunale che fissa l’altezza massima di tali tipologie di strutture energetiche a soli 6 metri, derogabili fino a 15.

Delibera comunale
Il Comune interessato aveva, in precedenza, adottato una modifica alle Norme tecniche di attuazione (Nta) al Piano Urbanistico Comunale con una apposita delibera relativa a «Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili», che prevedeva le descritte altezze massime, accanto a limitazioni alla realizzazione di impianti in zona agricola, vincoli all’autoproduzione ed alla complementarietà, in rigida connessione con aziende agricole e zootecniche locali, distanze minime dal confine dalle aree “boscate” e da immobili a uso abitativo e produttivo, come pure norme per la costruzione degli impianti di servizio agli aerogeneratori, all’approvvigionamento delle aziende, attività e residenze presenti nel territorio circostante.

Norme statali
Per la Corte, in materia di localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, occorre innanzitutto rilevare la vigenza dell’articolo 12 del Dlgs 387/2003, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità», che prevede l’approvazione in conferenza unificata delle specifiche linee guida, il rilascio dei permessi in sede di Autorizzazione unica, anche come variante agli strumenti urbanistici comunali, ma soprattutto il riconoscimento alle Regioni della facoltà di individuare delle specifiche «aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti», norma vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e punto di equilibrio dei principi costituzionali nella materia dell’energia e della tutela del paesaggio e uso del territorio.

Corte Costituzionale
Seguendo i dettami della Corte Costituzionale, il tribunale amministrativo regionale esclude la sussistenza di qualsivoglia competenza, autonoma e residuale, in capo ai Comuni in materia di localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, compresi quelli eolici, tantomeno attraverso gli strumenti urbanistici, anche nelle Regioni a statuto speciale aventi competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica e paesaggio, come la Regione Sardegna, in quanto materia attratta alla competenza regionale, come previsto dal Dlgs 387/2003 e finalizzata all’individuazione dei siti non idonei alla localizzazione degli impianti stessi, purché a tutela di altri interessi costituzionalmente protetti.

Giurisprudenza contraria
Nel ritenere, quindi, irrilevanti le eventuali disposizioni limitative, sia tecniche che urbanistiche, adottate a livello comunale, contrarie ai criteri di localizzazione stabiliti in sede di rilascio dell’Autorizzazione unica e al contemperamento tra i diversi valori costituzionali operato a livello regionale, la sentenza si pronuncia in senso dichiaratamente contrario alla pur richiamata giurisprudenza di merito che, in casi similari, invece riconosce una competenza residuale ai Comuni, in quanto fondata sul potere dell’amministrazione locale di disciplinare l’uso del proprio territorio, per assicurare una distribuzione equilibrata e razionale degli impianti eolici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©