Amministratori

Per gli incidenti durante il servizio l’agente rischia anche la patente civile

di Mauro Calabrese

Nei casi più gravi di incidenti avvenuti durante il servizio guidando il mezzo di servizio, con agenti di Polizia ritenuti colpevoli dei nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali, le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida, disposte dal giudice penale, si applicano sia alla patente speciale militare che alla patente civile.

L'automatismo dell'estensione della revoca prefettizia
Il Consiglio di Stato, sezione I, con il parere consultivo 15 marzo 2017 n. 654, rispondendo a un quesito del Dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell'Interno in materia di sospensione e revoca della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, ha chiarito che gli agenti di Polizia coinvolti in incidenti stradali alla guida di un mezzo di servizio rischiano, nei casi più gravi, un provvedimento interdittivo, non soltanto della patente di servizio, ma anche di quella civile posseduta ai sensi dell'articolo 116 del codice della strada.
La domanda posta dall'autorità di pubblica sicurezza riguarda l'eventuale automatismo dell'estensione dei provvedimenti prefettizi di revoca o sospensione relativi alla patente di guida ordinaria nei confronti degli agenti di Polizia, titolari di patenti di guida «speciali», rilasciate agli appartenenti alle Forze armate e di Polizia ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, coinvolti in incidenti stradali più o meno gravi, con violazione delle norme del codice della strada. La normativa prevede, infatti, che il Prefetto, laddove ravvisi elementi seri di responsabilità, possa disporre la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, per periodi variabili a seconda della gravità del fatto, laddove prevista come sanzione amministrativa accessoria, per il caso delle violazioni più gravi al CdS, in particolare per i nuovi reati di omicidio stradale, ai sensi dell'articolo 589-bis del codice penale, o lesioni personali stradali, ai sensi dell'articolo 590-bis codice penale, con possibilità, in caso di sentenza di condanna per tali reati, di proroga della sospensione fino a 10 anni.
La posizione dell’Avvocatura Generale
L'incertezza sull'applicabilità automatica dei provvedimenti interdittivi, deriva dalla posizione espressa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, richiamando le finalità di tutela dell'interesse generale alla sicurezza stradale, non discrimina sulle ragioni della circolazione stradale del veicolo, sia esso civile o militare, non essendo questi ultimi sottratti al rispetto delle norme del codice della strada, ritendo quindi che il provvedimento di sospensione della patente verso il responsabile della violazione debba avere carattere generale, non prevendo la legge eccezioni per le amministrazioni indicate dall'articolo 138 codice della strada.

L’autorità competente è quella che ha rilasciato la patente
Nel risolvere il dubbio interpretativo, il Consiglio di Stato, pur ribadendo che ogni guidatore, sia esso civile o militare, è sempre «tenuto al rispetto delle norme del codice della strada nell'interesse superiore alla sicurezza della circolazione», rileva che il citato articolo 138 disponga la competenza a sospendere la patente speciale unicamente a favore dell'Autorità che l'ha rilasciata, secondo le regole di disciplina della singola Amministrazione di appartenenza dell'agente coinvolto in gli illeciti, amministrativi e penali, disciplinati dal codice della strada, con ciò escludendo l'automatismo nella sospensione anche della patente di guida civile, analogamente a quanto avviene nel caso di decurtazione di punti per violazioni commesse con l'uso della patente militare e del mezzo di servizio.

Il caso dell’omicidio stradale
Al risultato opposto, invece, concludono i Giudici amministrativi, si deve giungere nei casi più gravi laddove «derivino danni alle persone», come in caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, laddove la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice penale dovrà, in ogni caso e automaticamente, essere estesa tanto alla patente speciale quanto a quella comune dell'agente colpevole.

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