Amministratori

Il Comune può negare l'autorizzazione all'impianto pubblicitario pericoloso per la viabilità

di Alberto Ceste

È legittimo il provvedimento con cui il Comune rigetta l'istanza di autorizzazione per la collocazione di un impianto pubblicitario lungo una strada pubblica, richiamandosi ai pareri negativi resi dal Comando della Polizia municipale e dal Servizio manutenzioni infrastrutture dai quali si deduce che l'impianto può creare pericolo per la viabilità, potendo distrarre e/o deconcentrare gli utenti della strada con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.
Lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Salerno, sezione I, con la sentenza n. 654 del 5 aprile 2017.

Il divieto generale di installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade
L'articolo 23 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 prevede un divieto generale di installazione lungo le strade o in vista di esse di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, possano:
• ingenerare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, ridurne la visibilità o l'efficacia;
• arrecare disturbo visivo agli utenti della strada;
• distrarre l'attenzione degli utenti con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Sono inoltre vietati i cartelli rifrangenti o che appartengano alla tipologia delle sorgenti o delle pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento e, sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, qualunque installazione diversa dalla segnaletica prescritta.

Il rilascio dell'autorizzazione nei centri abitati è di competenza comunale
Ove consentita, la collocazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade è sempre soggetta “ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale” (articolo 23 comma 4 del codice stradale). L'Ufficio competente entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda dell'interessato “concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato” (articolo 53 comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada).

Il caso
La società che aveva chiesto di poter installare il cartellone pubblicitario ha proposto ricorso al Tar Avverso il provvedimento negativo del Comune contestando specialmente il vizio di difetto di motivazione del provvedimento di rigetto.
Da entrambi i pareri resi dai competenti uffici comunali si deduceva che l'impianto sarebbe stato collocato in corrispondenza di un crocevia con notevole intensità di traffico, nonché “in zona di smistamento veicolare tra viabilità cittadina ed area di imbarco ferroviario”, acclarando così la mancanza delle necessarie condizioni di sicurezza per il rilascio dell'invocata autorizzazione.

La sentenza
Il Tar ha respinto il ricorso della società che aveva chiesto di installare un cartellone pubblicitario. Ha ritenuto la motivazione del provvedimento di rigetto non solo esistente, ma anche ragionevole e condivisibile. Infatti, “non può (…) rilevare la circostanza che nella zona interessata dalla collocazione del cartellone pubblicitario il traffico è spesso poco scorrevole, perché tale elemento, oltre a non essere costante nell'arco di una giornata, conferma proprio quanto emerso nel provvedimento impugnato e cioè che l'area in argomento è ad alta intensità veicolare”. Il che, secondo il Collegio “comporta un aumento esponenziale del rischio di incidenti che l'affissione del cartello pubblicitario potrebbe addirittura aggravare” e dunque il diniego è stato perfettamente motivato.

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