Amministratori

Al giudice ordinario l’ordine di sgombero del bene del patrimonio disponibile comunale

di Solveig Cogliani

L'atto emesso nell’esercizio di poteri amministrativi da parte del Comune, a tutela del proprio patrimonio, ma al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 823 del codice civile (condizione giuridica del demanio pubblico), va qualificato come nullo secondo i principi sanciti dall'articolo 21 septies della legge n. 241 del 1990.
È quanto afferma il Tar Napoli, Sezione VII, con la sentenza 20 marzo 2017, n. 1531.

Il caso
Il Tribunale amministrativo campano, pronunziandosi sul ricorso presentato da un’associazione sportiva avverso il provvedimento con cui il Comune le aveva ordinato lo sgombero di un’unità utilizzata per la pratica sportiva, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

La decisione
Nella specie il Tar ha ravvisato sussistere la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine alla controversia in esame, venendo in discussione un rapporto di matrice negoziale, da cui derivano in capo ai contraenti posizioni giuridiche paritetiche qualificabili in termini di diritto soggettivo, nel cui ambito l'Amministrazione agisce iure privatorum - al di fuori cioè dell'esplicazione di qualsivoglia potestà pubblicistica prevista dall'articolo 823 c.c. al fine di tutelare i beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile.

Autotutela della pubblica amministrazione
Ai sensi dell’articolo 823 c.c. la Pubblica amministrazione ha la facoltà di utilizzare gli strumenti di diritto pubblico per la tutela dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile; infatti sussiste la titolarità in capo all'Amministrazione di poteri autoritativi a tutela del possesso di tali beni, in alternativa ai mezzi ordinari di tutela a difesa del possesso esperibili di cui agli articoli 1168, 1169 e 1170 c.c..
Tale previsione è finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento di un bene.

Conclusioni
Sfugge, invece, all’esercizio del potere autoritativo la tutela della disponibilità di beni immobili soggetti ad un rapporto di diritto comune (nello stesso senso si veda Cassazione, sentenza n. 17734 del 2014).
Di conseguenza, l'eventuale ordinanza emessa in carenza assoluta di potere, trattandosi di bene che appartiene al patrimonio disponibile del Comune, va qualificata come atto nullo (secondo i principi sanciti dall'articolo 21 septies della legge n. 241 del 1990). L'atto nullo, dunque, non produce alcun effetto degradatorio delle posizioni soggettive di cui si assume la lesione, e se dalla esecuzione del provvedimento sono derivati effetti pregiudizievoli, gli stessi vanno considerati come violazioni di diritti soggettivi la cui tutela appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario.

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