Amministratori

Non serve autorizzazione di pubblica sicurezza per l’intrattenimento musicale occasionale

di Alberto Ceste

Se la somministrazione di bevande è attività prevalente di un esercizio commerciale rispetto all'intrattenimento musicale occasionale offerto al pubblico non è necessaria alcuna autorizzazione, che è invece necessaria se l'attività ha carattere imprenditoriale (e in particolare quella prevista dall'articolo 68, comma 1, del Tulps). Del tutto irrilevante, poi, è la presenza nel locale di una palla stroboscopica, poiché non è condizione sufficiente per trasformare un intrattenimento musicale in danzante.
Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione II, con la sentenza n. 369 depositata il 10 marzo 2017.

I pubblici trattenimenti in un pubblico esercizio
Normativamente, la possibilità per un pubblico esercizio di dare pubblici trattenimenti, previo ottenimento da parte dell'Autorità competente di apposita licenza (oggi autorizzazione) di pubblica sicurezza, è regolata da due norme del Tulps, le quali prevedono rispettivamente che:
• non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico feste da ballo, né altri simili spettacoli o trattenimenti (articolo 68 comma 1); il rilascio del titolo autorizzatorio è in tal caso di competenza del Questore;
• è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti (articolo 69 comma 1 del Tulps); in detta ipotesi l'autorità competente è l'Autorità locale di pubblica sicurezza e cioè, il Sindaco per mezzo del Dirigente responsabile della competente Unità organizzativa comunale.

I chiarimenti della giurisprudenza
La giurisprudenza ha contribuito a rendere ancor più netta ed al contempo più chiara la differenza fra le due fattispecie, stabilendo per quella prevista all'articolo 68 comma 1 (oggetto della sentenza in commento) che l'autorizzazione dev'essere in possesso dell'esercente di un pubblico esercizio solo se l'attività di intrattenimento all'interno dello stesso riveste il carattere dell'imprenditorialità.
Laddove si tratti di intrattenimento occasionale, in assenza di uno scopo di lucro aggiuntivo, il titolo si rivela non necessario. Determinante è il riscontro o meno della presenza di apparecchiature tecniche tipiche di luoghi di intrattenimento danzante, della richiesta agli avventori del pagamento di un biglietto d'ingresso, anche nella forma di aumento del prezzo delle consumazioni (Tar Toscana – Firenze, sezione II, sentenza n. 1705 del 7 giugno 2010). Dev'essere considerato legittimo l'ordine di cessazione dell'attività di somministrazione di bevande svolta da un'associazione qualora sia evidente come la formalità del rilascio della tessera nasconda la sussistenza di un esercizio pubblico in assenza dell'autorizzazione di polizia (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 2862 dell'11 maggio 2009).
Quanto invece all'esatta interpretazione da fornire alla norma di cui all'articolo 69 comma 1 del Tulps, le precedenti decisioni giurisprudenziali hanno deciso che l'offerta musicale da parte di un esercizio di somministrazione a volume significativo con il coinvolgimento partecipativo da parte dei presenti determina una vera e propria caratteristica dell'offerta al pubblico di trattenimento. Il che, fa assumere una tendenziale centralità alla fruizione della musica, con ascolto e/o danze, rispetto alla consumazione, differenziandosi così da altre offerte limitate alla vendita di alimenti e bevande ove tale attrattiva manca (Tar Abruzzo - L'Aquila, sezione I, sentenza n. 350 del 12 aprile 2010).

Il caso
Una società che gestiva un pubblico esercizio di somministrazione di bevande aveva installato in una parte del locale una palla stroboscopica (peraltro presente per tutta la giornata e nella medesima posizione), diffondendo musica a mezzo di un impianto consolle e con la presenza occasionale e sporadica, al momento dei controlli, di soli nove clienti che si muovevano a tempo di musica, continuando nel mentre a svolgere con assoluta prevalenza l'attività di somministrazione di bevande.
L'esito di questi accertamenti di polizia aveva indotto il Dirigente comunale dell'Unità organizzativa attività economiche, servizio commercio e aree pubbliche ad intimare alla società la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo, dal momento che la stessa era priva dell'autorizzazione di cui all'articolo 68 comma 1 del Tulps, ritenuta nel caso di specie necessaria ed indispensabile.

La sentenza
Il Collegio ha accolto il ricorso limitatamente alla richiesta di annullamento del provvedimento dirigenziale che aveva disposto la cessazione dell'attività di pubblico spettacolo, facendo proprio l'orientamento giurisprudenziale in precedenza citato, secondo il quale l'articolo 68 comma 1 del Tulps esige il rilascio dell'autorizzazione questorile solo se l'attività di intrattenimento che si svolge all'interno dell'esercizio di somministrazione ha carattere imprenditoriale e non occasionale, senza scopo di lucro aggiuntivo.
Situazione peraltro già acclarata dall'ordinanza del Tribunale per il Riesame sulla parallela vicenda penale relativa all'imputazione formulata a carico del legale rappresentante della società per il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento (articolo 681 del codice penale). L'ordinanza aveva escluso che nell'esercizio si fosse svolta attività di intrattenimento danzante, poiché dagli stessi accertamenti di polizia giudiziaria era emerso che:
• in occasione delle serate incriminate non erano mai state allestite pedane per il ballo, né guardaroba o altri servizi peculiari di discoteche o intrattenimenti danzanti;
• non era prevista alcuna forma di pagamento aggiuntivo;
• i diffusori utilizzati per la riproduzione musicale notturna erano gli stessi che venivano utilizzati durante l'attività di somministrazione di bevande che erano rimasti collocati nell'identica posizione durante tutto l'arco della giornata;
• non era stata effettuata alcuna forma di pubblicizzazione della serata danzante.
Il Tar ha poi giudicato del tutto irrilevante la presenza di una palla stroboscopica, ritenendo che la stessa “non costituisce condizione sufficiente per trasformare un intrattenimento musicale in un trattenimento danzante rappresentando niente altro che una modalità per allietare la clientela ed accompagnare la prevalente attività di somministrazione”.

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