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Consulta, «no» a norme regionali che attenuano controlli su interventi edili in zone sismiche

di Daniela Casciola

La Consulta, con la sentenza n. 60/2017, ha bocciato le norme regionali che sottraggono da ogni forma di vigilanza e controllo alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche. In particolare attenuando la legislazione statale che prevede specifiche autorizzazioni preventive. Si tratta degli articoli 5 e 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015 n. 12 che ha modificato la legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche). Il Governo aveva impugnato queste disposizioni perché in contrasto con l'articolo117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente della «protezione civile» e del «governo del territorio». In particolare, in contrasto con l'articolo 94 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

La norma
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 19-bis, introdotto con l'articolo 7 della legge regionale impugnata, rinvia a un regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, la definizione delle «opere minori» e di «quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità», da ritenersi estranee sia al procedimento di autorizzazione preventiva che da quello di preavviso, con contestuale deposito, disciplinato, per le opere ricomprese in zone definite di bassa sismicità.

La decisione
La Corte parte proprio dall'articolo 94 del Tue in forza del quale, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, «non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione» e lo interpreta come chiaro “intento unificatore” che informa la legislazione statale, palesemente orientata «[…] ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali».
L'impostazione è quella che la Corte ha già avuto modo di seguire dichiarando costituzionalmente illegittime analoghe disposizioni di altre Regioni, caratterizzate dal sottrarre ad ogni forma di vigilanza e controllo alcuni interventi edilizi realizzati in zone sismiche, non tipizzati dalla legislazione statale di riferimento. Di qui la illegittimità costituzionale dell'articolo 7 oggetto di impugnazione, nella parte in cui ha introdotto il secondo comma, lettera d) nell'articolo 19-bis della legge regionale n. 28 del 2011.

La sentenza della Corte costituzionale n. 60/2017

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