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Frode in commercio se il menù del ristorante non indica i cibi congelati

di Mauro Calabrese

La presenza dei menù sui tavoli di un ristorante costituisce proposta contrattuale a tutti gli effetti, con l'obbligo del ristoratore di indicare con esattezza le qualità e le proprietà dei piatti e dei cibi offerti ai clienti. Configura, quindi, il reato di tentata frode in commercio la mancata esplicita indicazione dell'origine congelata di alcuni dei prodotti impiegati in cucina.
Così si è espressa la Corte di Cassazione, sezione III, con la sentenza 13 febbraio 2017 n. 6586, confermando la condanna della titolare di un ristorante per il delitto di tentata frode in commercio, ai sensi degli articoli 56 e 515 del codice penale, perché sorpresa a detenere all'interno di un frigo congelatore diversi alimenti, peraltro in cattivo stato di conservazione, senza però averne dato specifica indicazione nel menù posto sui tavoli dell'esercizio commerciale.

La difesa
Nell'impugnare la condanna in appello, la ristoratrice contestava proprio la configurabilità della tentata frode in commercio in mancanza del contratto, quale presupposto del reato: non essendoci prova di nessuna specifica contrattazione con almeno uno dei clienti del locale, riguardo alle pietanze preparate con prodotti congelati, verrebbe meno la prova dell'effettiva destinazione degli alimenti congelati posti sotto sequestro alla preparazione delle pietanze ordinate dagli avventori del locale.

Frode in commercio
I giudici del Palazzaccio, nel respingere le tesi difensive del ricorso, rilevano come la condotta del reato di frode nell'esercizio del commercio (articolo 516 cp) prevede, da parte di chiunque gestisca un esercizio commerciale aperto al pubblico, la punibilità di chi «consegna all'acquirente una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita», anche a titolo di delitto tentato ex articolo 56 Cp, quando l'alienante compia almeno «atti idonei, diretti in modo non equivoco» a consegnare una cosa priva delle qualità promesse.

Menù proposta contrattuale
Così ricostruita la normativa applicabile, per gli ermellini non è necessario neppure pervenire al formale perfezionamento del contratto, cioè con l'ordinazione e la preparazione dei piatti, in quanto la semplice consegna agli avventori dei menù, all'interno del locale commerciale o sui tavoli, come nel caso del ristorante, costituisce una valida proposta contrattuale verso i clienti, manifestando in modo inequivoco la volontà del ristoratore di offrire i piatti e i prodotti indicati nella lista degli alimenti e bevande.

Conclusione
Il semplice fatto di aver omesso di indicare specificatamente l'origine congelata di alcuni dei prodotti impiegati nella preparazione delle vivande previste dal menù, peraltro presente sui tavoli del locale, costituisce certamente violazione dell'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori, nonché atto idoneo e diretto, in modo inequivoco, a commettere una tentata frode in commercio, costituendo una offerta non veritiera rivolta a tutti i possibili clienti del locale.

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