Amministratori

Per la sicurezza della città torna il «sindaco-sceriffo»

di Michele Nico

Con il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, pubblicato lo stesso giorno in Gazzetta ed entrato in vigore il 21 febbraio scorso, arriva un giro di vite in tema di ordine pubblico e sicurezza urbana, con modifiche al Tuel che rafforzano i poteri del sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Il problema della sicurezza nei centri urbani è sempre più avvertito, per cui il legislatore interviene promuovendo una più stretta collaborazione interistituzionale tra lo Stato e le autonomie locali, al fine di contrastare il degrado della società civile che affligge in particolar modo i Comuni dove la criminalità organizzata è un fenomeno radicato e diffuso.

Sicurezza integrata
Il Dl 14/2017 mette in campo nuovi strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte tra gli enti che operano sul territorio in vista della «sicurezza integrata», che l'articolo 1, comma 2, del decreto definisce come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato e dalle amministrazioni locali «al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali».
L'articolo 4 del nuovo decreto rivisita anche il concetto di «sicurezza urbana», che viene ora definita come «il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità … la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile».

La sfera d’intervento del sindaco
Si tratta di obiettivi che rappresentano una sfida per la società civile, e che diventano l'occasione per rafforzare i poteri del sindaco nella veste di ufficiale di Governo, ossia quale organo preposto all'adozione degli interventi in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Nello specifico, il nuovo decreto interviene sull'articolo 50 del Tuel ampliando la sfera d'intervento ove il sindaco può emanare ordinanze contingibili e urgenti, che si configurano quale rimedio extra ordinem fino a oggi delimitato al «caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale».
È significativo che l'articolo 8 del Dl 14/2017 estenda tale ambito d'intervento novellando il comma 5 dell’articolo 50, nel senso di prevedere che «le medesime ordinanze sono adottate … in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».
Cambia anche il comma 7 dell'articolo 50, al quale viene aggiunto il seguente periodo: «il sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche».

Ordinanze contingibili e urgenti
Per quanto riguarda i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti il successivo articolo 54, comma 4 del Tuel precisa che l'adozione di tali atti da parte del sindaco ha luogo «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana».
Il punto è delicato, tant'è che la Corte costituzionale con la sentenza n. 196/2009 ha chiarito che «i poteri esercitabili dai sindaci, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 54 del Dlgs 267/2000, non possono che essere quelli finalizzati alla attività di prevenzione e repressione dei reati e non i poteri concernenti lo svolgimento di funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome».

Il ritorno del «sindaco-sceriffo»
Ora l'articolo 8, comma 1, lettera b) del Dl 14/2017 incide anche su tale disposto introducendo ex novo il comma 4-bis, ai sensi del quale i provvedimenti d'urgenza «sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti».
In questo modo si affaccia per la seconda volta nel nostro ordinamento giuridico la figura del «sindaco-sceriffo», dopo il primo tentativo andato a vuoto con l'articolo 6, comma 1 del Dl 23 maggio 2008 n. 92 convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, che aveva modificato il suddetto articolo 54 ampliando anche in quel caso la sfera dei poteri del sindaco nell'esercizio delle funzioni di ufficiale del Governo. Al che era intervenuta la Consulta, che con la sentenza 7 aprile 2011 n. 115, aveva censurato la disposizione riformata per il fatto che «attribuisce ai sindaci il potere di emanare ordinanze di ordinaria amministrazione, le quali, pur non potendo derogare a norme legislative o regolamentari vigenti, si presentano come esercizio di una discrezionalità praticamente senza alcun limite, se non quello finalistico, genericamente identificato dal legislatore nell'esigenza di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana». Tale tipologia di potere extra ordinem, secondo la Consulta, entra in rotta di collisione con i principi costituzionali, dacché se da un lato le ordinanze sindacali, per la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e sicurezza urbana) sono suscettibili di incidere sulla sfera generale di libertà dei cittadini e delle comunità amministrate, imponendo restrizioni a loro carico, è altresì vero, d'altro lato, che in base all'articolo 23 della Costituzione nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può essere imposta, se non in base alla legge.
Ora però il legislatore con il Dl 14/2017 sembra aver dimenticato questi rilievi e ritorna ancora una volta sui suoi passi, anche per il fatto che il primo cittadino, quale massimo esponente rappresentativo della comunità locale, viene sempre più spesso richiesto di intervenire con poteri forti per ristabilire la sicurezza e l'ordine pubblico, di cui la convivenza civile ha sicuramente bisogno.

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