Amministratori

Il Comune può garantire la continuazione del servizio rifiuti con ordinanza extra ordinem

di Simone Libutti

In una situazione transitoria di passaggio dalla gestione dei rifiuti condotta da una Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (Srr) alla costituzione di un’Area di raccolta ottimale (Aro), come previsto dall’articolo 5, comma 2 ter, della Lr n. 9 del 2010, il Comune può, con ordinanza extra ordinem ex articolo 191 del Dlgs n. 152/2006 (Testo unico ambientale), agire in via di urgenza al fine di assicurare la prosecuzione del servizio già in corso, e scongiurare una soluzione di continuità per un servizio rilevante per la salute pubblica.
È quanto afferma il Tar Sicilia, Palermo con la sentenza n. 291 del 1° febbraio 2017.

Il caso
Nella caso in esame, la parte ricorrente lamenta il fatto che per scegliere la società che continui il servizio di gestione dei rifiuti in una determinata area, non essendo stato rinnovato alcun contratto, non sia stata indetta una procedura ad evidenza pubblica ma sia stato utilizzato un provvedimento d’urgenza emesso dal Sindaco, in quanto il Comune aveva scelto di avvalersi della possibilità di costituire una Aro ai sensi dell’articolo 5, comma 2 ter, della Lr n. 9 del 2010.

La decisione
In realtà, applicando la normativa vigente al caso concreto, il Giudice amministrativo coglie il motivo principale per cui il Sindaco abbia agito in tal modo, ovvero la tutela di interessi pubblici, quali la continuazione del servizio di smaltimento, evitando i rischi igienici che una sua inaspettata interruzione causerebbe. Lo stesso provvedimento, emesso ai sensi dell’articolo 191 del Dlgs n. 152 del 2006, permetterebbe inoltre la continuazione dell’attività in questione senza un necessario rinnovo contrattuale e soprattutto senza attendere le lungaggini tipiche delle procedure ad evidenza pubblica, garantendo quindi un risparmio economico e temporale.  

I presupposti di contingibilità ed urgenza dell’ordinanza extra ordinem
Nella pronuncia, il Giudice amministrativo, ha ritenuto il ricorso ed i relativi motivi infondati.
La premessa di quest’ultima, è la considerazione che l’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune, ritenuta illegittima dalla ricorrente, aveva un destinatario tale, la Spa subappaltatrice che gestiva lo stesso servizio presso il Comune, che costringeva il Sindaco ad utilizzare l’ordinanza extra ordinem. È utile ricordare che, come fondatamente sostenuto dal Comune e non contestato dalla ricorrente, in una fase transitoria, nella quale la Srr (società preposta alla regolazione del servizio di gestione rifiuti) non aveva ancora indetto la gara d’ambito, il Comune non avrebbe potuto, a sua volta, agire autonomamente. In sintesi, una volta esclusa la scelta di prorogare il contratto con la ricorrente (costituente solo una facoltà, per stessa ammissione della ricorrente) ad avviso del Collegio, al Comune non si presentava alternativa che agire in via di urgenza, al fine di assicurare la prosecuzione del servizio già in corso, nonché per garantire un servizio rilevante per la salute pubblica. La scelta di non prorogare il contratto con la ricorrente rispondeva all’opportunità di conseguire un risparmio economico, esigenza cui l’Ente locale si deve conformare ai sensi dell’articolo 178 del Dlgs n. 152 del 2006 e in base alla normativa regionale che all’articolo 4, comma 5 della Lr n. 9 del 2010, afferma che «nell’ambito del proprio territorio, ciascun Comune esercita il controllo sulla qualità e l’economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti».
Inoltre tale provvedimento, come noto anche alla stessa ricorrente, ha comunque natura temporanea, in attesa della possibilità per il Comune di indire la procedura ad evidenza pubblica, la quale risulta subordinata all’approvazione del piano di intervento dell’Aro.
Per quanto riguarda la presunta violazione dell’articolo 191 Dgs n. 152 del 2006, il Collegio ha ricordato alla ricorrente che la giurisprudenza in merito si è «attestata sulla posizione per cui l'ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco può essere emessa per tutelare il bene supremo della pubblica incolumità, e, di fronte all'urgenza del provvedere all'eliminazione della situazione di pericolo, prescinde dall'accertamento dell'eventuale responsabilità della provocazione di quest'ultimo, poiché non ha natura sanzionatoria (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 9 novembre 1998, n. 1585). Pertanto, ai fini dell'adozione dell'ordinanza, non rileva chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è volto ad affrontare (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 settembre 2006, n. 5639)».

Conclusioni
Considerando le peculiarità della vicenda in esame, il Tar ha ravvisato i presupposti della necessità ed urgenza, non essendo ammissibile l’interruzione del servizio di igiene urbana. È utile ricordare come secondo la giurisprudenza, per tutelare l’esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, qualora la necessità si manifesti «imperiosa al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia (Cga, decisione n. 21 del 2005)».  Tali strumenti contingibili ed urgenti, proprio in quanto volti a scongiurare una situazione di pericolo grave ed immediato per la collettività, sono esenti dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Inoltre, anche i pareri e le note degli organi tecnico-sanitari presupposti al provvedimento impugnato in questo caso, confermano la necessità di evitare una interruzione repentina del servizio di gestione dei rifiuti, e dunque, la violazione dell’articolo 191 del Dlgs n. 152 del 2006, anche sotto questo punto di vista, non sussiste.

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