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Alle Sezioni unite gli appelli sui ricorsi contro le multe stradali

La questione del giudice competente in appello sui ricorsi contro le multe stradali approderà alle Sezioni unite della Cassazione. Lo ha disposto la Sesta sezione civile della stessa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 4176/2017, depositata ieri.
Il problema nasce dall’ultima modifica alle norme sui ricorsi contro le sanzioni stradali, rientrate nel passaggio al rito del lavoro stabilito dal Dlgs 150/2011 (articoli 6 e 7): mancano disposizioni espresse e complete riguardo agli appelli, tenendo conto che il Codice della strada prevede due vie alternative per i ricorsi contro i verbali: al Prefetto (articolo 203) e al Giudice di pace (articolo 204-bis).
Così alcune soluzioni sono arrivate dalla giurisprudenza di merito (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 2 febbraio scorso).

La vicenda
Il caso sottoposto alla Cassazione parte da un’opposizione al preavviso di iscrizione di fermo amministrativo sulla vettura della ricorrente, che risultava non aver saldato tre cartelle di pagamento relative a infrazioni al Codice della strada, per un totale di quasi 1.600 euro. Essendo il preavviso di fermo un atto «autonomamente impugnabile» (come deciso dalle Sezioni unite con le sentenze 11087/2010 e 20931/2011, valgono le «regole generali in materia di riparto di competenza per materia e per valore».

La decisione
Le regole generali che risultano dopo il Dlgs 150/2011 fanno solo distinzione tra le opposizioni a ordinanza ingiunzione (cioè gli appelli contro le decisioni dei prefetti che respingono i ricorsi loro indirizzati) e le impugnazioni dei verbali direttamente davanti al Giudice di pace. Visto che il Dlgs non apportava modifiche espresse alle competenze (non previste dalla legge delega), per le prime la competenza è ripartita secondo il valore della lite (quindi si va in Tribunale solo per sanzioni con massimo edittale superiore a 15.493 euro), per le seconde sembrerebbe competente solo il Giudice di pace.
Ma ciò pare configurare un rapporto squilibrato tra valore della causa e giudice competente: secondo la Sesta sezione ci potrebbe essere una «non troppo ragionevole divaricazione» tra i due casi.
Finora le Sezioni unite hanno solo affermato che «l’azione di accertamento negativa dei presupposti legali della misura coercitiva...rimane assoggettata alle ordinarie regole...per valore e territorio». E la giurisprudenza delle singole Sezioni è oscillata tra la qualificazione della cartella di pagamento come procedura alternativa all’espropriazione forzata (quindi accertamento negativo soggetto alle regole generali del rito ordinario, ordinanza 15354/2015), l’applicazione delle regole relative alla sanzione oggetto della cartella (sentenza 24234/2015) e la competenza esclusiva del Giudice di pace (ordinanza 21914/2014).

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 4176/2017

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