Imprese

È una pratica commerciale scorretta la diffusione di informazioni pubblicitarie non vere

di Daniela Dattola

Ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Dlgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo), costituisce una pratica commerciale scorretta e, in particolare, ingannevole l'attività promozionale posta in essere da una società operatrice nel settore della produzione di autocaravan che, attraverso il catalogo pubblicizzato sul proprio sito internet e tramite il materiale pubblicitario distribuito in occasione di una fiera del camper, ha ingannevolmente indicato che un dato modello di tale mezzo era omologato per cinque posti.
Il Tar - Lazio, Sezione I, con la sentenza n. 3063/2018, ha qualificato la pratica in esame come contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento economico del consumatore medio, costituendo il numero dei posti omologati in un camper un elemento essenziale della decisione di acquisto del bene.

Il divieto di pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli
L'articolo 20 comma 1, 2 e 4, lett. a), in combinato disposto con l'articolo 21, comma 1, lett. b) e comma 2, del Codice del consumo, qualificano come scorrette ed ingannevoli e perciò vietate le pratiche commerciali contrarie alla diligenza professionale e contenenti informazioni false o anche solo idonee, in concreto, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo nel caso in cui esse siano dirette ad un determinato gruppo di consumatori.
Le due norme tutelano, in via immediata, il corretto funzionamento del mercato concorrenziale ed indirettamente la sfera patrimoniale del consumatore, temporalmente collocata in una posizione ben più anticipata rispetto alla fase prenegoziale o negoziale vera e propria.

Il caso
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), sulla base della segnalazione proveniente da un consumatore ed a seguito di informazioni d'ufficio, dopo aver richiesto in base all'articolo 27, comma 6, del Dlgs n. 206/2005 il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), ha inflitto alla società la sanzione amministrativa pecuniaria di trecentomila euro per pratica commerciale ingannevole. Avverso questo provvedimento la società ha proposto ricorso, lamentando che la propria condotta non può essere riconosciuta come tale, trattandosi sostanzialmente di un mero errore in cui la ricorrente era incorsa pubblicando un dato ancora provvisorio e che non vi è stato alcun accertamento sull'effettiva idoneità in concreto del mezzo internet di influenzare effettivamente la scelta del consumatore medio, nel settore di riferimento, di procedere all'acquisto.

La sentenza
Il Collegio ha respinto il ricorso, rilevando che le azioni della ricorrente sono ingannevoli, dal momento che idonee ad ingenerare nel consumatore falsi affidamenti in ordine ad elementi essenziali della decisione di acquisto del camper, quale il numero di posti omologati «di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione di natura commerciale pienamente consapevole», che altrimenti non avrebbe preso.
In tal senso, l'onere di chiarezza e di completezza delle informazioni sugli aspetti salienti dell'offerta grava certamente sui produttori, come facilmente deducibile dall'articolo 21 del Codice del consumo.
Ma v'è di più. La durata di oltre un anno dell'omissione di cui si discute sconfessa la tesi attorea dell'errore.

L’approfondimento
Inoltre, sempre secondo quanto affermano i Giudici amministrativi nella sentenza in commento:
-        il professionista non può esimersi dal rispetto dei parametri sulla diligenza professionale in virtù della clausola di esonero da responsabilità in caso di difformità delle informazioni e fotografie contenute nel catalogo pubblicizzato, con riserva di apportare in seguito qualsiasi modifica;
-        il mezzo internet utilizzato nell'occasione è idoneo ad influenzare in modo significativo la realizzazione della pratica commerciale;
-        è del tutto irrilevante la possibilità per il consumatore di poter acquisire da contatti ulteriori informazioni più precise sull'iniziativa ai fini dell'adozione di una scelta consapevole, «dovendo la correttezza della stessa essere verificata nell'ambito del medesimo contesto di comunicazione in cui la pratica commerciale oggetto di indagine viene integrata». La normativa, invero, salvaguarda la libertà di autodeterminazione del consumatore sin dal primo contatto pubblicitario;
-        la particolare competenza dei destinatari del messaggio pubblicitario e la consequenziale attitudine a decifrare in maniera più penetrante e meglio documentata i messaggi diffusi dal professionista non sono idonei ad elidere gli obblighi di correttezza informativa gravanti sull'operatore economico.

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