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Salva la notifica Pec se l’indirizzo indicato sul sito della Pa non è quello giusto

di Daniela Casciola

E scusabile l'errore commesso dal contribuente che ha notificato il ricorso all'indirizzo Pec che risultava dal sito dell'Avvocatura dello Stato ma non era quello giusto. Il sito internet istituzionale indicava, infatti, come indirizzo Pec quello utilizzato dal ricorrente, senza tuttavia precisare che esso doveva ritenersi riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all'attività di patrocinio in giudizio delle amministrazioni pubbliche.

I fatti
La vicenda si è chiusa bene per lo sfortunato cittadino che si era visto rigettare un ricorso con cui chiedeva l'annullamento della revoca delle misure di accoglienza per via di un difetto di notifica. L'atto era stato notificato alla Pec Pec campobasso@mailcert.avvocaturastato.it che non corrisponde all'indirizzo presso il quale devono, invece, essere notificati all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Campobasso gli atti giudiziari (ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it). Il Tar Molise, con l'ordinanza n. 420/2017, ha poi concesso la rimessione in termini per la notifica del ricorso.

La decisione
Il Tar ha ricordato che la notifica deve essere inderogabilmente eseguita presso gli indirizzi risultanti dall'elenco formato dal ministero della Giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, nonché dagli avvocati (in tale elenco devono peraltro essere inseriti anche gli indirizzi Pec relativi alle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001).
Su questo si è già formato un rigoroso orientamento della giurisprudenza di merito (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 27 settembre).
Tuttavia, pur condividendo le esigenze di certezza sottese a questa impostazione, il Tar ha rilevato che nel caso di specie il sito internet dell'Avvocatura dello Stato indicava un indirizzo Pec senza precisare che esso doveva ritenersi riferito alle comunicazioni diverse dalla notifica di atti giudiziari connessi all'attività di patrocinio in giudizio delle amministrazioni pubbliche. La precisazione presente sul sito per la quale l'indirizzo Pec sia riferito all'attività “istituzionale”, non vale, ad avviso del Tar, a chiarire in modo univoco che esso non fosse da considerarsi utile ai fini delle notifiche degli atti processuali (attività istituzionale è anche quella tipica consistente nella rappresentanza giudiziale), di modo che la mera indicazione dell'indirizzo Pec dell'Avvocatura, in assenza della precisazione che esso non è valido ai fini delle notifiche degli atti processuali, appare idonea a ingenerare nei terzi un affidamento incolpevole in ordine alla circostanza che l’indirizzo sia anche quello utilizzabile per le notifiche giudiziali.

Obblighi della Pa
Né si può ritenere che il sito web dell'Amministrazione costituisca una fonte sulla quale le parti non possono riporre affidamento, considerato che secondo quanto stabilisce l'articolo 6 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33 in materia di accesso civico e trasparenza: “Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7”. Ne consegue che le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di controllare che le informazioni presenti sul proprio sito web, oltre che vere, siano anche non suscettibili di essere male interpretate dai potenziali visitatori.

L'ordinanza del Tar Molise n. 420/2017

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