Personale

Nuove assunzioni, la Corte dei conti boccia la salvaguardia delle procedure già avviate

di Gianluca Bertagna

La questione delle assunzioni su procedure avviate prima dell'entrata in vigore del Dm 17 marzo 2020 inizia a farsi complicata. La Corte dei conti della Lombardia, con la deliberazione n. 74/2020, ritiene che la previsione delle azioni assunzionali nel Piano triennale dei fabbisogni adottato prima dell'entrata in vigore delle nuove regole non basti a far salve le procedure conseguenti. Nel documento viene altresì confermato che la mobilità non si può più definire neutra.

Le assunzioni
Quando una disposizione che stravolge le modalità di calcolo degli spazi assunzionali come quella introdotta dal Dl 34/2019 entra in vigore nel corso dell'esercizio, ci si chiede cosa accade nel periodo intertemporale tra una regola e l'altra. Il Dm 17 marzo 2020 individua il 20 aprile come data di entrata in vigore dei nuovi meccanismi di calcolo, ma come gestire le assunzioni già avviate? La bozza di circolare dei ministri (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 1° giugno) fa salve le procedure per le quali al 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni indicate dall'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 e vi sia stata la prenotazione dell'impegno di spesa.
Nella deliberazione in commento, invece, a un ente che chiedeva espressamente se la nuova disciplina si applicasse soltanto alle assunzioni programmate dopo l'entrata in vigore del decreto, i magistrati contabili rispondono che dal 20 di aprile tutte le azioni assunzionali sono sottoposte alla nuova disciplina, senza immaginare alcun tipo di deroga. Resta da capire se la pubblicazione della circolare esplicativa, quanto mai attesa, sposterà in qualche modo gli equilibri e la lettura degli interpreti istituzionali.

La programmazione
Un secondo quesito, invece, ha permesso alla Corte dei conti di individuare un parametro certo rispetto alla programmazione dei fabbisogni di personale. Di fatto, l'ente ha chiesto se basta l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni antecedentemente al 20 aprile per prorogare gli effetti applicativi della normativa sulla base della quale esso è stato impostato. La risposta, che involge il tema dell'applicazione della legge nel tempo, parte dalla considerazione che il piano dei fabbisogni è uno strumento programmatorio, atto preliminare e distinto dalle procedure assunzionali in esso disposte che non può condizionare, con la sua adozione, l'individuazione della normativa da applicare alle stesse, e segnatamente ai criteri di determinazione della spesa che ne derivi. Questa sarà vincolata, sulla base del principio tempus regit actum, alla normativa vigente al momento della concreta effettuazione dei reclutamenti. Non è possibile, quindi, per i Comuni procedere ad assunzioni nei Piano triennale dei fabbisogni senza prima rivedere la compatibilità degli stessi con le regole contenute nel Dm 17 marzo 2020.

La mobilità
Capire come funziona la mobilità alla luce dei nuovi meccanismi assunzionali sarà la sfida dei prossimi mesi, anche se già si rileva una prima convergenza di orientamento. Infatti, la Corte dei conti della Lombardia è della stessa idea del collegio dell'Emilia Romagna, che nella deliberazione n. 32/2020 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 19 maggio) ha recentemente precisato che il calcolo delle capacità assunzionali, ora basate sugli spazi finanziari forniti da indicatori di bilancio, escludono i Comuni dal novero delle amministrazioni soggette a limitazioni alle assunzioni, con la conseguenza che la mobilità non può più ritenersi "neutra". Al momento attuale, l'indicazione sembra essere riferita a tutte le tre tipologie di Comuni, a prescindere dalla fascia di riferimento nella quale si collocano rispetto ai valori soglia individuati dal decreto ministeriale.

La delibera della Corte dei conti Lombardia n. 74/2020

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