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Speciale Ddl Bongiorno/1 - Rischio tempi lunghi per i correttivi su salario accessorio e stabilizzazioni

di Vincenzo Giannotti

Dopo le bocciature della Corte dei conti della Puglia sugli incrementi contrattuali e della Sezione centrale del controllo di legittimità sul salario accessorio dei precari (deliberazione n. 8/2018), il governo prova a correggere il tiro con una norma di interpretazione autentica nel ddl «concretezza».
Il rischio, tuttavia, è che il disegno di legge non veda la sua approvazione definitiva entro la fine dell'anno, con conseguente incertezza da parte della Pa a gestire la partita contabile. La soluzione migliore, allora, potrebbe essere il possibile inserimento del Ddl nella manovra finanziaria della legge di bilancio 2019, garantendone così tempi certi di approvazione.

La controversa questione sui precari
La circolare della Funzione pubblica n. 2/2018, correggendo gli indirizzi delle precedenti 3/2017 e 1/2018, ha precisato come il limite del fondo del salario accessorio, fissato nel non superamento dei valori del fondo del 2016, poteva essere derogato in aumento pari «alla misura già percepita a titolo di trattamento accessorio comunque non superiore a quello medio pro-capite del fondo calcolato utilizzando i dati desumibili dalla rilevazione conto annuale (tabelle 1 e 13 al netto di eventuali arretrati), con riferimento alla specifica area di inquadramento e all'ultima annualità disponibile».
Nelle motivazioni richieste dai magistrati contabili, era evidenziato che, ove non fosse stato previsto un adeguamento dei fondi rispetto ai rigidi limiti di non superamento delle risorse del 2016 (ossia prima dell'operazione di stabilizzazione disposta dal Dlgs 75/2017), vi sarebbe stata una diminuzione del trattamento economico accessorio su tutto il personale. Inoltre, era segnalato che l'eventuale incremento sarebbe stato neutrale per la finanza pubblica in quanto finanziato con correlata diminuzione delle risorse stanziate per il lavoro flessibile (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010) comprensivi anche del valore delle risorse accessorie. Tale indicazioni, tuttavia, non hanno trovato favorevole apprezzamento da parte dei giudici contabili, per i quali la circolare non avrebbe potuto incidere su una normativa primaria (articolo 23, comma 3, Dlgs 75/2018) di contenimento della spesa pubblica e di coordinamento di finanza pubblica, non derogabile se non da espresse disposizioni speciali.

Le dichiarazioni congiunte dei rinnovi contrattuali
Altra questione riguarda il salario accessorio dei rinnovi contrattuali, indicati nelle dichiarazioni congiunte, inserite nei contratti collettivi dei vari comparti, che non hanno valore di norma contrattuale (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 9 luglio) tanto che la questione è stata rimessa alla sezione delle Autonomie.

Le soluzioni inserite nel disegno di legge
Per superare le indicazioni della magistratura contabile, il ddl «concretezza» ha previsto all'articolo 3 un’interpretazione autentica cercando di risolvere i dubbi sul salario accessorio.
In un primo intervento è previsto che il limite previsto nell'articolo 23, comma 2, Dlgs 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla sua entrata in vigore, potendo in tal modo incrementare i fondi delle citate risorse. Mentre in un secondo intervento la deroga ai limiti di crescita del salario accessorio, sempre quale interpretazione autentica, si estenderebbe anche alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente all’entrata in vigore di quel limite, in deroga alle facoltà di assunzione, in base alle stesse disposizioni, incluse le stabilizzazioni di tutte le Pa effettuate in base all'articolo 20 del Dlgs n. 75/2017.

La delibera della Corte dei conti della Puglia n. 8/2018

Il Ddl «concretezza»

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