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Sicilia, l'Anac regionale si dota di un proprio regolamento

di Luciano Catania

Nella seduta del 29 maggio 2018, in base a quanto previsto dall’articolo 2 della L.r. n. 4/1992, la Commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia si è dotata di un proprio regolamento, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 15 giugno 2018.

La commissione anticorruzione si dota di un regolamento interno
Il regolamento prevede la Disciplina dell’attività della Commissione e la durata. La Commissione durerà in carica per tutta la legislatura dell'Assemblea.
Alle sedute della Commissione non è ammessa la partecipazione di deputati che non ne siano componenti o di altri soggetti estranei, fatta eccezione per i funzionari e l'altro personale dell'Assemblea Regionale Siciliana addetto alle attività della struttura.
Questa sorta di “Anac regionale” sarà convocata per la prima volta dal Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana per procedere alla nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e del Segretario e, successivamente, dal suo Presidente per mezzo del Segretario generale dell'Assemblea.

La costituzione della commissione anticorruzione ed antimafia
L’Assemblea Regionale Siciliana, approvando la legge 28 febbraio n. 3, ha modificato le competenze della Commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, trasformandola in una specie di Anac regionale. La nuova Commissione dovrà occuparsi anche di svolgere attività di prevenzione e contrasto alla corruzione, nonché di verificare l’attività degli enti locali sull’applicazione delle norme in materia di appalti e di contrasto alla mafia.
Mentre la struttura presieduta da Raffaele Cantone è un’autorità indipendente, la Commissione istituita in Sicilia è un organismo politico-parlamentare.
A questa struttura spetterà contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione previste al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione.
La nuova Commissione dovrà contribuire a rafforzare il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalla Regione e dagli “enti del sistema regionale” per prevenire e contrastare la corruzione e l’illegalità e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa.

L’ufficio di presidenza
Il regolamento per la Commissione anticorruzione ed antimafia prevede la costituzione di un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dal Segretario.
L'Ufficio di Presidenza propone il programma dei lavori della Commissione ed esamina le questioni sia di merito sia procedurali che sorgano nel corso dell'attività svolta. Inoltre, svolge periodicamente un esame preliminare in ordine alle segnalazioni ricevute.

Svolgimento dell’attività di inchiesta e di vigilanza
La Commissione esercita le sue funzioni di propria iniziativa oppure su segnalazione, convocando, qualora lo ritenga opportuno, i soggetti privati che intende ascoltare.
A conclusione di singole inchieste o indagini, può presentare una relazione all'Assemblea e possono, in ogni caso, essere presentate relazioni di minoranza.

Le segnalazioni anonime
In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni provenienti da scritti anonimi. In effetti, la normativa nazionale dettata dal Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, prevede che “Le segnalazioni anonime che riguardino fatti di particolare rilevanza o gravità e presentino informazioni adeguatamente circostanziate possono essere tenute in considerazione al fine di integrare le informazioni in possesso dell’ufficio nell’esercizio dell’attività di vigilanza”.
La regola generale, quindi, è anche a livello nazionale quella dell’archiviazione delle denunce anonime, ma con un’eccezione, non prevista per la Commissione regionale, per i casi di estrema gravità, in cui possono essere utilizzate, normalmente in altri procedimenti già aperti.
La normativa regionale non tratta il caso del c.d. “whistleblowing”, denunce vere e proprie da parte dei dipendenti della Pa (e sicuramente non di soggetti esterni alla Pa) che indicano il loro nominativo, ma che chiedono al contempo di tutelare la propria riservatezza.
Nei confronti di questi soggetti (e solo di questi) l’Anac è tenuta a non rilevare il nominativo ai sensi della normativa appalti.
La garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile.

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