Personale

Niente progressione economica ai «trasferiti» se già effettuata nell’ente di provenienza

di Paola Rossi

L’Inail non può negare la partecipazione al bando nazionale per accedere a un superiore livello economico ai lavoratori Ipsema trasferiti, con l’argomento che si tratti di nuovi assunti, ma può fissare un requisito che li escluda come quello di essere in servizio a una data precedente il loro trasferimento. A maggior ragione se prima del passaggio all’Inail era stata espletata la procedura selettiva per la progressione economica all’interno dell’area Ipsema da cui provenivano i lavoratori. Infatti, entrambi gli enti avevano adottato i contratti integrativi, previsti dalla contrattazione collettiva degli enti pubblici non economici, sulle progressioni economiche e i trasferiti avevano partecipato alla selezione all’interno dell’Ipsema. La partecipazione anche a quella dell’Inail sarebbe stata fonte di ingiustificato vantaggio. Così la sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 16135 depositata ieri ha chiarito che la «riorganizzazione amministrativa di enti pubblici» non rientra nella nozione di «trasferimento d’azienda» come erroneamente avevano affermato i due giudici di merito dando ragione de plano ai ricorrenti contro l’Inail.

I giudici di merito avevano infatti sbilanciato il proprio giudizio sull’applicazione del regime del trasferimento d’azienda che anche a norma della legislazione comunitaria prevede il pieno mantenimento dei diritti dei dipendenti trasferiti in una sorta di parificazione in toto ai dipendenti preesistenti. Per la Cassazione non si è comunque verificato alcun peggioramento retributivo per mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dai soggetti assorbiti.

Ma non si tratta, infatti, di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice civile come spiega la Cassazione che inquadra il passaggio di lavoratori per accorpamento di enti pubblici in una politica di ottimizzazione delle risorse pubbliche. Secondo la Cassazione non è illegittima l’esclusione in base alla norma del bando che fissa una data di presenza in servizio, in quanto non concerne un peggioramento retributivo. La progressione economica sbarrata agli ex Ipsema va letta in base alle norme dei contratti di lavoro che governano il comparto degli enti pubblici non economici e non come decisione discrezionale dell’Inail, ma come espressione dell’autonomia collettiva. Così ha sbagliato il giudice di merito nel ritenere violati i diritti dei lavoratori che avevano comunque già partecipato all’interno di Ipsema alla selezione per la progressione economica, che - spiega la Cassazione - si fonda sul ricorrere di diversi criteri meritocratici e non, senza che debba risultare prevalente uno di essi compresa l’anzianità di servizio. L’articolo 13 del Ccnl Epne tra i molteplici criteri indica in primis l’esperienza maturata senza che questa possa però appiattirsi al tempo di permanenza nell’impiego.

La sentenza della Corte di cassazione civile n. 16135

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